Sansonetti e il manganello giudiziario

di Lorenzo Cinquepalmi

La diffamazione a mezzo stampa è un reato, ed è giusto che sia così: chiunque ha diritto alla tutela della legge se viene pubblicamente offeso da un mezzo di comunicazione. La stampa, però, nella sua accezione più ampia che comprende qualsiasi attività di informazione, fatta professionalmente o non professionalmente, assolve anche a un ruolo sociale essenziale, costituzionalmente tutelato: quello di informare e stimolare la critica nell’opinione pubblica; e chi comunica, oltre a svolgere questa importante funzione, esercita anche il proprio personale diritto di parola, di pensiero e di opinione, anch’esso di rilievo costituzionale. Se poi colui che si ritiene offeso è un personaggio pubblico, allora il dovere di cronaca e il correlativo diritto all’informazione legittimamente comprimono i normali diritti individuali alla riservatezza della propria esistenza. E, infine, la natura offensiva o non offensiva delle notizie e delle opinioni pubblicate non dipende, ovviamente, dalla sensibilità individuale di chi si protesta offeso, ma da una valutazione oggettiva che tenga conto degli interessi appena descritti e del senso comune. Questo delicato e importante equilibrio dovrebbe valere per tutti: le figure pubbliche devono sapere che la loro vita è legittimamente scrutata dall’informazione, e i giornalisti devono sapere che non hanno una licenza illimitata, che non possono esagerare, e che il loro compito è informare, e non sputtanare. Nella nostra esperienza, però, questo equilibrio incontra un’evidente, anche se a parer nostro ingiusta, eccezione: se il giornalista, invece che offrire a lettori o ascoltatori le vita e le gesta di politici, capitani d’industria, prelati, stelline, star dello spettacolo, racconta qualcosa che riguarda un magistrato, in servizio o in congedo, allora le cose cambiano, perché in quel caso la sensibilità individuale è estremamente tutelata, riconoscendo che la pretesa vittima possa sentirsi offesa per espressioni che normalmente non sarebbero ritenute offensive e comunque giustificate dal diritto di cronaca, mentre le procedure giudiziarie sono sollecite e inesorabili e le sanzioni sono decisamente più pesanti di quelle che usualmente si vedono infliggere in casi analoghi. È di pochi giorni fa la notizia di un processo celebrato contro l’attuale direttore dell’Unità, Piero Sansonetti, all’epoca dei fatti direttore del Riformista, promosso da un ex pubblico ministero, oggi senatore della Repubblica, nonché responsabile giustizia dei Cinquestelle, Roberto Scarpinato, che ha querelato per diffamazione perchè offeso da quanto scritto da Sansonetti circa un fatto storico oggettivo: la presentazione della richiesta di archiviazione, da parte del senatore grillino, allora pubblico ministero titolare insieme al collega Lo Forte, pure querelante, di un’indagine sulle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. Archiviazione chiesta a cavallo degli assassinii di Falcone e Borsellino, e intervenuta sollecitamente in pieno agosto. Su di un argomento di così intenso interesse per l’opinione pubblica, un’accusa di diffamazione dovrebbe essere plausibile solo a fronte dell’uso di insulti, eventualità che chi conosca lo stile di Sansonetti può escludere senza neanche leggere l’articolo. Non è difficile sostenere che se l’articolo avesse riguardato, ad esempio, uno degli investigatori o un qualsiasi altro personaggio pubblico, espressioni analoghe non avrebbero meritato una richiesta di rinvio a giudizio. E invece, Sansonetti è andato alla sbarra, il pubblico ministero in udienza ha chiesto una pena abnorme, tre anni e sei mesi di carcere, e il giudice, pur senza condannare a pena detentiva forse perché memore della giustizia europea per la quale il carcere per i giornalisti è inconcepibile, ha appioppato all’imputato e al Riformista un salasso economico a favore dei querelanti di 110.000 euro, più spese e multa. Chiunque abbia avuto modo di conoscere, occasionalmente o professionalmente, dei processi per diffamazione, sa bene che si tratta di cifre che si discostano parecchio dalla media. Se poi dovesse capitare di leggere l’articolo del Riformista del 3 aprile scorso, firmato da Claudio Velardi, il direttore succeduto a Sansonetti, con l’elenco infinito delle cause civili e penali promosse da magistrati contro la testata, sarebbe difficile scansare il sospetto di trovarsi al di fuori della normalità. Nicola Gratteri, Gaspare Sturzo, Ferdinando Esposito, Fabio De Pasquale, Luigi De Magistris, Gian Carlo Caselli, tanto per fare qualche nome. Importi variabili per un cumulo di parecchie centinaia di migliaia di euro. La giustizia europea accennata prima dice che la pena detentiva per i giornalisti è incompatibile con il principio in violabile della libertà di espressione e che l’informazione deve essere preservata dall’effetto raggelante (chilling effect) del timore di azioni giudiziarie, che finiscono con l’impedire ai giornalisti di svolgere la funzione essenziale di cane da guardia della democrazia. Quando poi si realizza il cortocircuito per cui i querelanti sono colleghi sia dei requirenti che dei giudicanti perché fanno tutti parte dello stesso corpo, è difficile soffocare il ricordo di quel che si diceva cent’anni fa, di un altro corpo: che chi lo toccava avrebbe avuto del piombo. Dopo un secolo il piombo non usa più, ma le manganellate, virtuali beninteso, forse sì.

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