Elezioni europee 2024

Indicazioni per i candidati alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024

Si riporta quanto pubblicato dal “Manuale elettorale – Norme per le elezioni europee 2024” edito dalla Camera dei deputati.

  1. Limiti e pubblicità delle spese elettorali

1.1 Limiti alle spese elettorali

Per quanto riguarda le spese dei singoli candidati, si prevede che esse non possano superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni elettorali nei quali il candidato si presenta (L. 515/1993, art. 7, comma 1).

Le spese per la propaganda, anche se riferibili a un candidato (o gruppo di candidati) vanno imputate – ai fini del computo del tetto di spesa – esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza (L. 515/1993, art. 7, comma 2). Tale disposizione si applica anche alle spese per gli strumenti di propaganda prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni (L. 515/1993, art. 3, comma 4).

Le spese elettorali dei partiti e movimenti politici che partecipano alla elezioni europee non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per l’elezione della Camera dei deputati (L. 96/2012, art. 14)[34].

1.2. Il mandatario elettorale

Dal giorno successivo all’indizione delle elezioni europee coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale, il cui nome deve essere comunicato al competente collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 7, comma 3).

Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all’albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche (L. 515/1993, art. 13).

Il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta di fondi in un unico conto corrente bancario (ed eventualmente anche in un unico conto corrente postale), nell’intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (L. 515/1993, art. 7, comma 4). Nessun candidato può designare per la raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato[35].

1.3. Disciplina dei finanziamenti dei privati ai candidati e ai partiti

Possono versare contributi ai candidati e ai partiti le persone fisiche, gli enti e le associazioni e le società. I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall’organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio (art. 7, secondo comma, della L. 195/1974[36]).

Per gli stessi soggetti (candidati e partiti), sono vietati i finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, di cooperative sociali e di consorzi di cooperative sociali. Il divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società (L. 195/1974, art. 7, primo comma, come modificato dalla L. 3/2019).

Inoltre, ai partiti è vietato ricevere contributi da governi o enti pubblici di altri Stati e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero, non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. Così come è vietato alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o prive del diritto di voto di elargire contributi ai partiti (L. 3/2019, art. 1, comma 12).

candidati alle elezioni, comprese quelle per il Parlamento europeo, e i partiti che concorrono alle medesime elezioni hanno l’obbligo di comunicare alla Presidenza della Camera i singoli contributi privati ricevuti – anche al di fuori del periodo della campagna elettorale – quando questi superano, da parte di una singola fonte, la somma di 3.000 euro. In particolare, il soggetto che eroga tali contributi e quello che li riceve devono effettuare una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Soltanto per i contributi erogati per la campagna elettorale, la dichiarazione può essere resa anche tramite autocertificazione, ma solo da parte dei candidati. Per la determinazione dell’ammontare del contributo che fa sorgere l’obbligo alla comunicazione si tiene conto anche dei servizi messi a disposizione. La dichiarazione deve essere resa entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento, mentre nel caso di più contributi erogati dallo stesso soggetto che nella somma annuale superano i 3.000 euro, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo (L. 659/1981[37], art. 4).

Inoltre, i partiti e movimenti politici sono tenuti ad annotare – entro il mese solare successivo a quello della percezione – per ogni importo ricevuto da contribuzioni, prestazioni o altre forme di sostegno complessivamente superiori nell’anno a 500 euro, in un registro, numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, custodito presso la sede del partito, l’identità dell’erogante, l’entità del contributo e la data dell’erogazione. In caso di contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, l’annotazione deve avvenire entro il mese di marzo dell’anno solare successivo, anziché nel mese successivo. I dati annotati devono risultare nel rendiconto annuale del partito ed essere pubblicati nel sito del partito per almeno 5 anni.

L’obbligo si applica a:

  • partiti che abbiano presentato candidati, sotto il proprio simbolo, alle elezioni politiche, europee, regionali e amministrative (nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti);
  • partiti iscritti al registro nazionale dei partiti politici– di cui all’articolo 4 del D.L. 149/2013 – e ammessi ai benefici fiscali e alla destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF;
  • le fondazioni politiche.

Con l’elargizione s’intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati. I medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto del partito o movimento politico e contestualmente pubblicati sul sito internet del partito. È vietato ai partiti ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale da parte di persone fisiche o enti che si dichiarano contrari alla pubblicità dei relativi dati. Fanno eccezione le attività di sostegno volontario alle iniziative del partito, per i quali resta fermo l’obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice è conservata al fine del computo complessivo dei contributi in favore del partito (L. 3/2019, art. 1, comma 11; D.L. 149/2013, art. 5, commi 3 e 4, e art. 18).

L’articolo 4 del D.L. 149/2013 ha istituito il registro nazionale dei partiti politici cui sono tenuti ad iscriversi i partiti che intendono usufruire dei benefici economici previsti dalla legge (detrazioni di imposta per le donazioni private e destinazione volontaria del due per mille IRPEF da parte dei contribuenti). Nel registro sono evidenziate due sezioni, l’una relativa ai partiti politici che soddisfano i requisiti per essere ammessi al finanziamento privato in regime fiscale agevolato, l’altra relativa ai partiti politici ammessi alla ripartizione delle risorse rinvenienti dalla destinazione da parte dei contribuenti del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per l’iscrizione al registro, i partiti politici sono tenuti a trasmettere copia autentica del proprio statuto redatto nella forma di atto pubblico (ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 96/2012) alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (istituita dall’art. 9, comma 2, della L. 96/2012). La Commissione procede all’iscrizione nel registro previa verifica della presenza negli statuti degli elementi di democrazia interna e trasparenza indicati nell’articolo 3 del D.L. 149/2013 (si veda in proposito il paragrafo 4.2: Presentazione dei contrassegni).

I commi 1 e 2 dell’articolo 10 definiscono i criteri per l’accesso dei partiti iscritti nel registro alla contribuzione volontaria in regime fiscale agevolato e al beneficio del 2 per mille.

Per l’accesso dei partiti iscritti nel registro al finanziamento privato in regime fiscale agevolato (comma 1, lett. a) è richiesto che:

–    abbiano ottenuto nell’ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o delle province autonome;

–    in mancanza di eletti, è sufficiente aver presentato candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni della Camera o in tre regioni per le elezioni del Senato o in un consiglio regionale o delle province autonome o in una circoscrizione per le europee.

Al beneficio del 2 per mille (comma 1, lett. b) sono ammessi solo i partiti iscritti nel registro che hanno almeno un candidato eletto alle elezioni della Camera, del Senato o del Parlamento europeo; sono invece escluse le elezioni regionali e non è sufficiente la semplice presentazione di candidati.

Sono esclusi dall’ammissione alla contribuzione agevolata e al 2 per mille i partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento (così l’alinea del comma 1)[38].

Inoltre (comma 2), possono essere ammessi ad entrambi i benefici i partiti politici iscritti al registro:

–    cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere ovvero una singola componente interna al Gruppo misto;

–    che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni alle elezioni del Senato, della Camera o del Parlamento europeo, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici iscritti nel registro prima del deposito del contrassegno.

partiti iscritti al registro nazionale e le fondazioni politiche sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l’elenco dei soggetti che hanno erogato contributi superiori, nell’anno, a 500 euro, entro il mese solare successivo a quello di percezione[39]. In caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, la trasmissione deve essere effettuata entro il mese di marzo dell’anno solare successivo se complessivamente superiori nell’anno a tale importo. Gli elenchi sono pubblicati, oltre che nel sito internet del partito, come allegati ai rendiconti, anche nel sito internet ufficiale del Parlamento. Non è richiesto il consenso espresso alla pubblicazione degli interessati. In caso di inadempienza o di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4, sesto comma, della L. 659/1981. Mentre l’elenco dei soggetti che hanno erogato i contributi sono trasmessi alla Camera, la relativa documentazione contabile è trasmessa alla Commissione di garanzia degli statuti dei partiti politici (D.L. 149/2013, art. 5, comma 3, come modificato dalla L. 3/2019, dal D.L. 34/2019 e dalla L. 234/2021, art. 1, comma 618).

I contributi versati dalle persone fisiche e dalle società ai partiti, sempre che siano iscritti al registro nazionale, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro possono essere detratti, per un importo pari al 26 per cento del contributo versato, dall’imposta lorda (D.L. 149/2013, art. 11, commi 1, 2 e 6).

Sono esclusi dall’agevolazione (D.L. 149/2013, art. 11, comma 6):

  • società ed enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica;
  • società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, ovvero le società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, i predetti soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi;
  • società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, limitatamente alla durata del rapporto di concessione.

I versamenti detraibili devono essere eseguiti mediante modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’identificabilità dell’autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (D.L. 149/2013, art. 11, comma 7).

In ogni caso, sono vietati i finanziamenti ai partiti superiori ai 100.000 euro nell’arco dell’anno, sia da parte di persone fisiche, sia di persone giuridiche. Il divieto non si applica ai lasciti mortis causa e ai trasferimenti in denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti (D.L. 149/2013, art. 10, commi 7 e 8).

1.4. Tipologia delle spese elettorali

L’articolo 11 della L. 515/1993 definisce la tipologia delle spese elettorali, vale a dire le diverse voci che debbono essere prese in considerazione da partiti e candidati per il computo del totale della spesa effettuata.

Sono spese elettorali quelle relative a:

  • produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi di propaganda e loro distribuzione e diffusione (compreso l’acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione, nei cinema e nei teatri);
  • organizzazione di manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
  • tutte le operazioni relative alla presentazione delle liste (stampa, distribuzione e raccolta moduli, autentificazione delle firme, ecc.);
  • personale e strumentazione impiegato nella campagna elettorale.

1.5. Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei candidati, controlli e sanzioni

La L. 96/2012 ha esteso anche ai candidati alle elezioni europee gli obblighi di rendicontazione dei contributi ricevuti e delle spese elettorali sostenute previsti per i candidati alle elezioni politiche.

I membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, entro tre mesi dalla proclamazione, sono tenuti a presentare presso l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati[40], e al competente collegio regionale di garanzia elettorale[41], una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito di appartenenza (L. 441/1982[42], art. 2, primo comma; L. 515/1993, art. 7, comma 6; L. 96/2012, art. 14, comma 2). I candidati non eletti sono tenuti soltanto a presentare la dichiarazione al collegio di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 7, comma 7).

Alla dichiarazione debbono essere allegate in copia le dichiarazioni inviate dagli eurodeputati al Presidente della Camera dei deputati relative ai contributi ricevuti – anche al di fuori della campagna elettorale – che superino da parte di una singola fonte in un anno la somma di 3.000 euro (L. 441/1982, art. 2, primo comma, n. 3, L. 659/1981, art. 4, terzo comma, come modificato dalla L. 3/2019; vedi sopra il paragrafo 1.3: Disciplina dei finanziamenti dei privati ai candidati e ai partiti).

Oltre alle informazioni previste dalle leggi n. 659 e n. 441, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute dai candidati, nel quale vanno riportati i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a 3.000 euro, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Alla dichiarazione devono essere inoltre allegati gli estratti del conto corrente bancario e postale utilizzati (L. 515/1993, art. 7, comma 6).

Inoltre, le dichiarazioni devono essere corredate con l’indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati di sostegno, a titolo di liberalità, per ogni importo superiore a 500 euro l’anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet del Parlamento[43] (D.L. 149/2013, art. 5, comma 2-bis, come modificato dalla L. 3/2019).

La regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati dai candidati (compresi i candidati non eletti) è verificata dal competente collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 13).

Il collegio di garanzia riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità. Entro 120 giorni dalle elezioni, qualsiasi elettore può presentare al collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati. Se il collegio non ne contesta la regolarità all’interessato entro 180 giorni dalla ricezione, i documenti presentati si considerano approvati. Nel caso in cui entro tale termine emergano irregolarità nella documentazione presentata, il collegio le contesta all’interessato, che ha facoltà di presentare entro i successivi 15 giorni le proprie controdeduzioni (L. 515/1993, art. 14).

Al termine di tale procedimento contenzioso, qualora ne ricorrano gli estremi, il collegio applica la sanzione prevista.

Le sanzioni sono di carattere amministrativo e il loro ammontare è commisurato all’entità della violazione: per le violazioni più gravi commesse dai candidati eletti è prevista anche la decadenza dalla carica.

Le sanzioni irrogabili dal collegio di garanzia ai sensi della legge n. 515/1993 sono le seguenti:

  • il mancato deposito della dichiarazione delle spese elettorali comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.823 a 103.291 euro (L. 515/1993, art. 15, comma 5);
  • le irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali o la mancata indicazione di coloro che hanno erogato i contributi comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 51.646 euro (L. 515/1993, art. 15, comma 11);
  • in caso di violazione dei limiti previsti per le spese elettorali dei singoli candidati, il collegio applica una sanzione non inferiore all’importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di tale importo (L. 515/1993, art. 15, comma 6);
  • la mancata presentazione nei termini della dichiarazione delle spese per la propaganda elettorale prevista dalla L. 441/1982, previa diffida ad adempiere, o il superamento dei limiti massimi di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio del massimo consentito da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all’irrogazione della sanzione pecuniaria da 25.823 a 103.291 euro vista sopra, la decadenza dalla carica (L. 515/1993, art. 15, comma 8, 9 e 10).

In caso di mancato deposito della dichiarazione delle spese elettorali prevista dalla L. 441/1982 per i parlamentari eletti, la medesima legge prevede la comunicazione dell’inadempimento, previa diffida, da parte del Presidente del Senato all’Assemblea (L. 441/1982, art. 2, primo comma, n. 3, art. 7 e art. 10, primo comma).

Inoltre, le violazioni all’obbligo imposto ai candidati dalla legge n. 659 del 1981 di dichiarare al Presidente della Camera tutti i finanziamenti o contributi ricevuti, anche al di fuori della campagna elettorale, il cui importo superi nell’anno la cifra di 3.000 euro sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l’ammontare non dichiarato[44] (L. 659/1981, art. 4, terzo e sesto comma).

Come già accennato, l’articolo 7 della L. 195/1974, come integrato dalla L. 659/1981 (art. 4, primo comma), vieta qualsiasi finanziamento ai candidati e ai partiti da parte di organi della pubblica amministrazione. Il finanziamento da parte di società private è ammesso soltanto se deliberato dagli organi sociali e regolarmente iscritto in bilancio. La violazione di tale disposizione è punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa sino al triplo delle somme illecitamente versate (L. 195/1974, art. 7, sesto comma).

1.6. Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei partiti, controlli e sanzioni

I rappresentanti dei partiti, movimenti e liste di candidati che concorrono per le elezioni europee devono presentare alla Corte dei conti, entro 45 giorni dall’insediamento del nuovo Parlamento, un consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento (L. 515/1993, art. 12, e L. 96/2012, art. 14, comma 2).

Il periodo di campagna elettorale si intende compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione (L. 515/1993, art. 12, comma 1-bis, introdotto dalla L. 96/2012).

I controlli sui rendiconti sono effettuati dalla Corte dei conti attraverso un Collegio di controllo sulle spese elettorali, composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, a tal fine istituito (L. 515/1993, art. 12, comma 2).

Si ricorda, inoltre, che i legali rappresentanti o i tesorieri dei partiti o dei movimenti politici che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni della Camera, o hanno un rappresentante eletto alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo o in consiglio regionale, devono trasmettere al Presidente della Camera dei deputati, entro il 15 giugno di ogni anno, un rendiconto di esercizio, corredato di una relazione sulla gestione e di una nota integrativa. Nella relazione devono essere indicate, tra le altre, le spese sostenute per le campagne elettorali e l’eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti. Il controllo sui rendiconti di esercizio dei partiti sono effettuati dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (D.L. 149/2013, art. 8, comma 1; L. 96/2012, art. 9, comma 4; L. 2/1997,[45] art. 8 e allegati A e B). Dopo il controllo di regolarità effettuato dalla Commissione il rendiconto deve essere pubblicato sul sito internet del partito entro il 15 luglio; di tale pubblicazione viene resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza anche nel sito internet del Parlamento italiano (D.L. 149/2013, art. 5, comma 2).

La legge 3/2019 ha stabilito che anche i partiti e movimenti politici di cui all’articolo 1, comma 11 della medesima legge (ossia quelli che hanno presentato candidati e quelli iscritti al registro, per i quali si veda paragrafo 1.3: Disciplina dei finanziamenti dei privati ai candidati e ai partiti) sono tenuti a trasmettere i rendiconti alla Commissione di cui sopra (L. 3/2019, art. 1, comma 16).

In caso di violazione delle disposizioni in materia di rendicontazione sopra indicate sono previste sanzioni pecuniarie amministrative.

Il Collegio della Corte dei conti è competente all’applicazione delle sanzioni per le seguenti violazioni:

  • mancato deposito del consuntivo delle spese elettorali, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51.646 a 516.457 euro (L. 515/93, art. 15, comma 14);
  • accertato superamento dei limiti di spesa, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 50% e non superiore al triplo dell’importo eccedente il limite previsto (L. 515/93, art. 15, comma 16);
  • mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento della campagna elettorale, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 euro a 51.646 euro (L. 515/93, art. 15, comma 15).

Inoltre, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, comminate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Un primo gruppo di sanzioni concerne le irregolarità nella redazione dei rendiconti di esercizio dei partiti iscritti al registro nazionale (D.L. 149/2013, art. 8). In particolare, i partiti che abbiano omesso dati o riportato dati difformi dalle risultanze contabili nel rendiconto di esercizio o abbiano omesso in tutto o in parte di riportare in allegato ai rendiconti le informazioni dovute (tra cui, come si è detto sopra, quelle relative alle spese sostenute per le campagne elettorali) oppure le abbiano riportate in forma non corretta o falsa, sono puniti fino ad un ventesimo delle somme ad essi spettanti derivanti dalla destinazione volontaria del 2 per mille dell’IRPEF (D.L. 149/2013, art. 8, commi 4 e 5). Nel caso di mancata presentazione del rendiconto o di mancata certificazione esterna dello stesso, il partito politico è cancellato per un anno dal registro dei partiti politici perdendo così completamente la possibilità di usufruire dei benefici previsti (D.L. 149/2013, art. 8, comma 2) e gli viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 12 mila a 120 mila euro (L. 3/2019, art. 1, comma 23).

Inoltre, in caso di superamento del limite di 100.000 euro delle donazioni, la Commissione di garanzia applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni in eccedenza e se il partito non ottempera viene escluso per tre anni dall’accesso alla ripartizione del 2 per mille (D.L. 149/2013, art. 10, comma 12).

Un secondo gruppo di sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia è stato introdotto dalla legge 3/2019 in materia di trasparenza dei partiti (art. 1, commi 21 e 22). E’ prevista l’applicazione di una sanzione non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevute nel caso di:

  • acquisizione di contributi e prestazioni erogate da parte di soggetti contrari alla pubblicità dei dati (in violazione dell’art. 1, comma 11, secondo periodo);
  • divieto di ricevere contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri, da persone giuridiche con sede in un altro Stato, da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto (in violazione dell’art. 1, comma 12).

Quest’ultima sanzione è irrogata solo se i soggetti obbligati non hanno provveduto al versamento dell’importo indebitamente ricevuto alla cassa delle ammende:

  • entro 3 mesi dal ricevimento, nell’ipotesi di contributi ricevuti da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche con sede in un altro Stato,
  • entro 3 mesi dalla “piena” conoscenza delle condizioni ostative consistenti nella provenienza delle erogazioni da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto.

E’ prevista l’applicazione di una sanzione non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi non annotati o non versati nel caso di mancata annotazione nel registro o nel rendiconto o di mancata pubblicazione sul sito del partito dei contributi superiori a 500 euro (in violazione dell’art. 10, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo). In questi casi se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

Per i partiti sono previste, inoltre, sanzioni per le seguenti violazioni:

  • dichiarazione omessa o inferiore al vero o tardiva dei contributiche superino, da parte di una singola fonte in un anno, la somma di 3.000 euro punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte l’ammontare non dichiarato[46] (L. 659/81, art. 4, sesto comma);
  • finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione; finanziamenti da parte di società private non deliberati dall’organo sociale e non iscritti in bilancio punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa fino al triplo delle somme illecitamente versate. La sanzione si applica sia a chi corrisponde, sia a chi riceve i finanziamenti (L. 195/1974, art. 7, terzo comma).

 

Alcune informazioni e precisazioni

La nomina del mandatario elettorale deve essere inoltrata alla Commissione regionale di garanzia elettorale, istituita presso la Corte d’appello, indicata per ogni circoscrizione elettorale e cioè:

Italia Nord-occidentale MILANO

Italia Nord-orientale VENEZIA

Italia Centrale ROMA

Italia Meridionale NAPOLI

Italia Insulare PALERMO

 

Poiché ogni Commissione adotta moduli diversi sia per la nomina del mandatario che per la successiva rendicontazione, si suggerisce di scaricare i moduli stessi tramite internet (es. Collegio garanzia elettorale Milano o Lombardia) e attenersi alle istruzioni ivi riportate, naturalmente riferendosi alle elezioni europee 2024.

Per quanto riguarda il limite di spesa per ogni candidato poiché oltre ai 52.000 euro per circoscrizione va aggiunta una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente, si riporta il Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2024 che ha assegnato il numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali sulla base della popolazione in base al censimento alla data del 31 dicembre 2021:

Italia Nord-occidentale abitanti 15.831.941

Italia Nord-orientale abitanti 11.541.332

Italia Centrale abitanti 11.724.035

Italia Meridionale abitanti 13.512.083

Italia Insulare abitanti 6.420.742

Rendicontazione alla Commissione elettorale di garanzia elettorale

Davanti ad una normativa alle volte confusa ed interpretata spesso in modo difforme,si suggerisce di tenere una semplice contabilità al fine di poter redigere la rendicontazione in modo chiaro.

Per quanto sopra, si indica quanto segue:

– per i contributi inferiori a 500 euro effettuati da persone fisiche rilasciare ricevuta madre e figlia contenente i dati del donatore;

– per tutti i contributi superiori a 500 euro effettuati da persone fisiche redigere dichiarazione congiunta;

– per i contributi di qualunque importo effettuati da enti/associazioni e da società redigere dichiarazione congiunta (per le società allegare deliberazione da parte dell’organo compartenti e l’iscrizione al bilancio).

Per le dichiarazioni congiunte si è predisposta una bozza di modulo così articolata:

ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO – 8 e 9 giugno 2024

Dichiarazione congiunta

per contributi da persone fisiche oltre 500 euro e da persone giuridiche e società per qualsiasi importo

Il sottoscritto …………….…………..…………………. nato a………………….………………..

il………………………… nella qualità di mandatario elettorale del candidato …………………………………….. nato a ……………….………. il ……………………………

presente nella lista presentata nella circoscrizione

Italia nord-occidentale

Italia nord-orientale

Italia centrale

Italia meridionale

Italia insulare

Lista denominata  “Il contrassegno elettorale della lista “STATI UNITI D’EUROPA” è costituito da un cerchio con contorno blu su sfondo giallo. All’interno del cerchio è rappresentato uno sfondo composito che simula un’ondulazione, costituito da bandiere dell’Unione Europea. Sovrapposta a questo sfondo, la dicitura “STATI UNITI D’EUROPA” è inclinata leggermente su due righe e posizionata sopra due rettangoli bianchi: Le lettere della dicitura sono segmentate in tre colori: turchese, blu e blu chiaro. Alla base del contrassegno è presente un semicerchio bianco, sopra il quale sono rappresentati sei simboli, nell’ordine da sinistra a destra, dall’alto in basso: “+EUROPA con EMMA BONINO”, “Italia Viva”, “Partito socialista Italiano”, “Radicali Italiani”, “Ibidem europei” e 2L’Italia c’è”. All’interno del semicerchio bianco, a sinistra dei simboli di +EUROPA con EMMA BONINO e Radicali Italiani, è presente la scritta, in stampatello minuscolo, di colore blu chiaro, “renew europe.”. Il simbolo di +EUROPA con EMMA BONINO si compone di un cerchio con contorno blu in campo bianco. Nella parte superiore è rappresentata la dicitura “+EUROPA” con grafica multicolore: per il “+” giallo, blu, turchese, verde, violetto, rosso corallo e fucsia. Nella parte inferiore del cerchioi è presente un campo dal bordo ondulato di colore giallo e sulla sinistra del campo è presente uno spicchio di colore giallo scuro. Sopra quest’ultima campeggia la dicitura “con EMMA BONINO”. Il simbolo di Italia viva si compone di un cerchio delimitato in nero e a sfondo bianco con al centro la scritta senza spazi “ItaliaVIVA”, in stampatello maiuscolo a eccezione delle tre vocali “a” in carattere stampatello minuscolo; la parola “ITALIA” è di colore blu e la parola “VIVA” ha tonalità viola/fucsia; nel quadrante superiore del cerchio è raffigurata una “V” stilizzata a forma di ali di gabbiano avente caratteristiche cromatiche pressoché identiche all’area posta nel quadrante inferiore delimitata superiormente da una linea curva posizionata in obliquo, colorata con tonalità e tratti che vanno dal viola/fucsia, al rosso no all’arancione: il simbolo del Partito Socialista Italiano si compone di una figura circolare bianca con contorno rosso, in basso la scritta PSI in rosso in stampatello maiuscolo con caratteri grandi e in grassetto, in alto a destra in stampatello minuscolo la scritta in rosso su tre righe Partito Socialista Italiano. Dal lato sinistro inferiore parte un garofano stilizzato con un gambo verde e petali rossi. Il simbolo di Radicali Italiani si compone di un cerchio su sfondo bianco recante una rosa rossa stilizzata, sotto di essa la dicitura “radicali” di colore nero in grassetto e, ancora sotto, la dicitura “italiani” in rosso. Il simbolo dei libidem europei si compone di un uccello stilizzato di colore giallo. Il simbolo di L’Italia c’è si compone di un cerchio bordato da una linea blu. All’interno nella parte superiore, su sfondo bianco, la scritta in carattere minuscolo blu, allineata e della stessa larghezza delle parole sovrastanti “c’è”, con apostrofo di colore verde ed accento di colore rosso. Al di sotto con pari larghezza, il tricolore italiano stilizzato in tre fasce parallele e verso il basso la scritta “AL CENTRO” in caratteri maiuscoli di colore blu.”.

 

dichiara di ricevere dal Sig. ………………………………….. nato a ………………………

il ……………………………, nella sua qualità di

persona fisica

responsabile Ente / Associazione denominata ……………………………………….. con sede in ………………….…………….………… Via ……..………….………..………  CF/p. IVA…………….

amministratore della Società denominata………………………….………………….. con sede in ……………………………  Via …………………………………………… CF o partita IVA *)

 

finanziamenti per un totale complessivo di €………………. (euro ……………………………)

in  denaro tramite contanti / assegno /  bonifico bancario o postale / altro per un importo di € ……..……. (euro …………………..) e servizi e beni per un valore di € ……….….. (euro ……………….) quale contributo per la campagna elettorale di cui trattasi.

 

Luogo …………………… data ……………………

 

Firma del ricevente                                                                             Firma del finanziatore

 

 

*) Allegare verbale della deliberazione del competente organo societario.

 

Si ricorda che i versamenti ed i pagamenti effettuati in contanti per il corrente anno devono essere al massimo di € 4.999,99 e che gli eventuali assegni debbono contenere la clausola “non trasferibile”.

Inoltre, occorre avere presente che la legge del 6 luglio 2012 n. 96, all’art. 11, comma 3, facendo riferimento alla legge 515/93, art. 12, aggiunge quanto segue: “Il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione”;  nei 90 giorni precedenti le elezioni su tutto il materiale elettorale è applicabile l’aliquota IVA del 4 per cento.

            Infine, è necessario  individuare il committente responsabile il cui nome deve apparire in tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale (sia del Partito che di ogni singolo candidato) effettuata per mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione. La normativa non specifica quali sono i soggetti che possono o non possono assolvere la funzione di committente responsabile, pertanto, può essere chiunque, compreso il candidato stesso.

30 Aprile 2014.