Repertorio n. 3730 Raccolta n. 2637
VERBALE DI ASSEMBLEA DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
L'anno duemiladiciassette,
il giorno undici del mese di aprile
11 aprile 2017
a Roma, nel mio studio.
Io sottoscritto Riccardo Napoli, Notaio in Roma con studio
in Via Fabio Massimo n. 95, iscritto nel Ruolo del Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civita-
vecchia, su richiesta del
"PARTITO SOCIALISTA ITALIANO"
con sede in Roma (RM), oggi in Via Caterina da Siena n. 57,
codice fiscale n. 97519520585 e per esso di NENCINI Riccar-
do, nato a Barberino di Mugello (FI) il 19 ottobre 1959,
nella sua qualità di Segretario Nazionale pro-tempore, per
la carica domiciliato presso la sede del Partito ove sopra,
procedo alla redazione del verbale dell'assemblea del
CONSIGLIO NAZIONALE
del Partito stesso, tenutosi, per la parte qui appresso ver-
balizzata, alla mia presenza il giorno
8 aprile 2017
in Roma, in Via Nazionale n. 7, in una sala dell'Hotel Qui-
rinale, dando atto che la riunione si è svolta come segue:
"Il giorno 8 aprile 2017 alle ore 11:00, a Roma, in Via Na-
zionale n. 7, in una sala dell'Hotel Quirinale, a seguito di
regolare convocazione sottoscritta dal Segretario Politico
Nazionale Sen. Riccardo NENCINI in data 27 marzo 2017 e ri-
tualmente comunicata a tutti gli aventi diritto, si è riuni-
to il CONSIGLIO NAZIONALE del Partito per discutere e deli-
berare sul seguente ordine del giorno:
1) Esame proposte di adeguamento/modifica dello Statuto del
Partito, come formulate dalla apposita Commissione Statuto e
delibera sulle stesse;
2) Elezione del Presidente del Consiglio Nazionale;
3) Elezione del Tesoriere Nazionale;
4) Elezione dei membri della Direzione Nazionale;
5) Varie ed eventuali.
I lavori iniziano alle ore 11.10.
PRESIDENZA
Trattandosi della prima seduta del Consiglio Nazionale dopo
la sua elezione da parte del Congresso Nazionale Straordina-
rio di Roma del 18 e 19 marzo 2017, presiede la seduta il
Segretario Politico Nazionale, compagno Sen. Riccardo NENCI-
NI, il quale, preliminarmente, richiede l'assistenza di Ric-
cardo NAPOLI, Notaio in Roma, per svolgere le funzioni di
segretario, onde verbalizzare per atto pubblico la discus-
sione e la relativa votazione del primo punto all'ordine del
giorno e quindi
ACCERTA, CONSTATA, FA CONSTATARE E DICHIARA:
. che il CONSIGLIO NAZIONALE è composto dai compagni di cui
all'elenco contenuto nel foglio presenze che in copia si al-
lega a quest'atto sotto la lettera "A" ed è formato in base
all'elenco approvato dal Congresso Nazionale e allegato al
verbale del Congresso stesso;
. che sono presenti i compagni che hanno sottoscritto l'al-
legato foglio presenze in numero di 200 (duecento), costi-
tuenti la maggioranza del 61,58% dell'organo, composto da n.
325 membri;
. che l'assemblea è regolarmente costituita ed idonea a di-
scutere e deliberare sul sovraesteso ordine del giorno.
DISCUSSIONE
Il compagno Sen. Riccardo NENCINI illustra brevemente ai
presenti l'ordine del giorno, segnalando che si rende neces-
sario procedere prioritariamente all'esame del primo punto
indicato, concernente modifiche statutarie.
Il Presidente ricorda al Consiglio che il 18 marzo 2017 in
Roma, nella seconda giornata del Congresso Nazionale Straor-
dinario, il Congresso stesso, su proposta del Presidente
della Commissione statuto insediata nello stesso Congresso,
compagno Lorenzo CINQUEPALMI, nell'impossibilità, per ragio-
ni di tempo, di elaborare una proposta organica di armoniz-
zazione delle modifiche statutarie stratificatesi nel tempo
e parzialmente rese inefficaci da provvedimenti giurisdizio-
nali, nonché di discutere e deliberare sulle stesse, delibe-
di prorogare la durata della Commissione statuto incari-
candola di riordinare, coordinare le modifiche dello statuto
del Partito e formulare una proposta organica che sarebbe
stata sottoposta per approvazione al Consiglio nazionale al
quale, nel contempo, deliberava di delegare l'esame e l'ap-
provazione della stessa, con l'indirizzo di prevedere l'ap-
plicazione della deliberazione agli organi del Partito che
sarebbero stati eletti a partire da quello stesso giorno.
Pertanto, invita a prendere la parola il compagno Lorenzo
CINQUEPALMI, Presidente della Commissione statuto insediata
al Congresso Nazionale Straordinario del Partito, tenutosi
in Roma nello scorso mese di marzo, per l'illustrazione del
lavoro svolto e delle proposte di modifica allo statuto del
Partito da esaminare e deliberare.
Prende la parola il compagno Lorenzo CINQUEPALMI il quale
riferisce che la Commissione statuto, previa elaborazione
del materiale scambiato tra i componenti in via telematica,
si è riunita in questo stesso giorno 8 aprile 2017, presso
questo Hotel Quirinale, alle ore 10:30, e ha approvato la
seguente proposta:
conferma e riassunzione della deliberazione di modifica del-
lo Statuto del Partito assunta dal Congresso Nazionale il
17 aprile 2016 in Salerno, sospesa nella sua efficacia dal
Tribunale di Roma, e, conseguentemente:
preso atto che a Salerno si deliberò di modificare gli artic-
oli 2, 8, 9, 10, 11 e 30; e che l'articolo 2 è già stato
modificato dal Consiglio Nazionale, su delega del Con-
gresso Nazionale, nella seduta del 28 gennaio 2017,
MODIFICARE
gli articoli dello Statuto: 8; 9; 10; 11 e 30, come segue:
1) modificare l'attuale articolo 8, comma 6, che recita: "Il
Congresso si svolge, in via ordinaria, ogni 2 anni"
come segue:
"Il Congresso si svolge, in via ordinaria, ogni tre anni"
2) modificare l'attuale articolo 9, comma 1, che recita:
"Il Consiglio Nazionale è composto da 325 membri, di cui 1/3
eletti dal Congresso nazionale e i restanti eletti dai Con-
gressi regionali in proporzione alle quote congressuali ri-
conosciute agli stessi. L'incarico di Consigliere Nazionale
dura due anni.";
come segue:
"Il Consiglio Nazionale è composto da 325 (trecentoventicin-
que) membri, di cui 1/3 (un terzo) eletti dal Congresso na-
zionale e i restanti eletti dai Congressi regionali oppure
indicati dai Delegati per ogni singola Regione durante il
Congresso Nazionale in proporzione alle quote congressuali
riconosciute agli stessi. L'incarico di Consigliere Naziona-
le dura tre anni."
3) modificare l'attuale articolo 10, comma 1, che recita: "I
membri della Direzione Nazionale durano in carica due anni"
come segue:
"I membri della Direzione Nazionale durano in carica tre an-
ni";
4) modificare l'attuale articolo 10, comma 2, che recita:
"La Direzione Nazionale, approva entro i termini stabiliti
dallo Statuto ed a maggioranza assoluta dei componenti, i
bilanci preventivo e consuntivo, i Regolamenti e nomina i
Revisori dei Conti";
come segue:
"La Direzione Nazionale, approva entro i termini stabiliti
dallo Statuto ed a maggioranza assoluta dei componenti, i
bilanci preventivo e consuntivo, i Regolamenti e nomina i
Revisori dei Conti in caso di morte o dimissioni";
5) modificare l'attuale articolo 11, comma 2, ultimo inciso:
"Il Segretario Nazionale (...) dura in carica due anni";
come segue:
"Il Segretario Nazionale (...) dura in carica tre anni";
6) modificare l'attuale articolo 13, ultimo inciso, che re-
cita: "L'incarico di Presidente del Consiglio Nazionale del
Partito ha durata di due anni.";
come segue:
"L'incarico di Presidente del Consiglio Nazionale del Parti-
to ha durata di tre anni.";
7) modificare, infine, l'articolo 30, che, nel testo attua-
le, modificato da ultimo dal Consiglio Nazionale tenuto in
Roma il 28 gennaio 2017, recita:
"1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applica-
zione dello Statuto e dei Regolamenti nonché ai rapporti in-
terni al Partito Socialista Italiano sono svolte dalla Com-
missione Nazionale di garanzia, che viene eletta dal Con-
gresso Nazionale ed è composta da 11 membri, nonché da ana-
loghi organismi di garanzia eletti nelle singole regioni e
in tutte le province.
2. I componenti delle Commissioni di Garanzia ai diversi li-
velli sono scelti fra gli iscritti del Partito Socialista di
riconosciuta competenza ed indipendenza.
3. L'incarico di componente di uno delle Commissioni di Ga-
ranzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro
organo del Partito.
4. Ciascuna Commissione di Garanzia elegge al suo interno un
Presidente ed un Segretario che può essere riconfermato una
sola volta.
5. La violazione delle norme del presente statuto e dei re-
golamenti interni da parte degli iscritti comporta, a se-
conda della gravità e nel rispetto del principio di propor-
zionalità, la sanzione dell'ammonizione, della sospensione
ovvero dell'espulsione. Con apposito regolamento, proposto
dalla Commissione Nazionale di Garanzia, ed approvato a mag-
gioranza assoluta dal Consiglio Nazionale, sono disciplinate
le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle
commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisio-
ni nonché di pubblicità delle stesse.";
nei seguenti termini:
. modificare, al comma 1, la composizione della Commissione
Nazionale di garanzia dagli attuali undici a nove membri;
. modificare il comma 4 come segue: "Ciascuna Commissione di
Garanzia elegge al suo interno un Presidente ed un Segreta-
rio", eliminando l'inciso "che può essere riconfermato una
sola volta";
. aggiungere il comma 6: "I membri possono essere nominati
dalla Direzione Nazionale in caso di morte o dimissioni.";
. aggiungere il comma 7: "Tutte le controversie diverse da
quelle disciplinari, riguardanti i rapporti politici, elet-
torali o comunque coinvolgenti il Partito, tra iscritti al
Partito Socialista Italiano e tra questi e il Partito mede-
simo, anche nelle sue articolazioni periferiche, sono devo-
lute a un collegio arbitrale irrituale di tre arbitri, che
sarà costituito di volta in volta e giudicherà nel rispetto
delle norme di cui Libro IV, Titolo VIII, del codice di pro-
cedura civile. Nel giudizio arbitrale il Partito è rappre-
sentato dal Presidente della Commissione Nazionale di Garan-
zia a cui compete la nomina dell'arbitro spettante al Parti-
to stesso. Agli iscritti al Partito Socialista Italiano,
nelle materie di cui al presente articolo, è inibito il ri-
corso alla giurisdizione ordinaria, se non nei casi previsti
dalla legge per l'impugnazione delle decisioni arbitrali e,
in materia disciplinare, solo una volta esauriti tutti i
gradi del giudizio disciplinare."
Inoltre, preso atto della necessità di approvare un testo
coordinato attuale dello Statuto Nazionale del Partito So-
cialista Italiano che tenga conto di tutte le modificazioni
intervenute,
8) approvare il testo in vigore dello Statuto Nazionale del
Partito Socialista Italiano come predisposto dalla Commis-
sione Statuto.
Udita la relazione del Presidente della Commissione statuto
il compagno Sen. Riccardo NENCINI chiede chi desideri inter-
venire sulle proposte di modifica dello statuto.
Nessuno avendo chiesto di intervenire il Presidente pone in
votazione le seguenti proposte di modifica allo statuto:
Prima modifica
1) modificare l'attuale prima parte dell'articolo 8, comma
6, che recita: "Il Congresso si svolge, in via ordinaria,
ogni 2 anni"
come segue:
"Il Congresso si svolge, in via ordinaria, ogni tre anni"
inalterata lasciando la restante parte.
Sulla proposta di modifica il Consiglio nazionale
DELIBERA
di approvarla con il voto favorevole di tutti i presenti,
espresso per alzata di mano.
Seconda modifica
2) modificare l'attuale articolo 9, comma 1, che recita: "Il
Consiglio Nazionale è composto da 325 membri, di cui 1/3
eletti dal Congresso nazionale e i restanti eletti dai Con-
gressi regionali in proporzione alle quote congressuali ri-
conosciute agli stessi. L'incarico di Consigliere Nazionale
dura due anni.";
come segue:
"Il Consiglio Nazionale è composto da 325 (trecentoventicin-
que) membri, di cui 1/3 (un terzo) eletti dal Congresso na-
zionale e i restanti eletti dai Congressi regionali oppure
indicati dai Delegati per ogni singola Regione durante il
Congresso Nazionale in proporzione alle quote congressuali
riconosciute agli stessi. L'incarico di Consigliere Naziona-
le dura tre anni."
Sulla proposta di modifica il Consiglio nazionale
DELIBERA
di approvarla con il voto favorevole di tutti i presenti,
espresso per alzata di mano.
Terza modifica
3) modificare l'attuale articolo 10, comma 1, nella parte in
cui recita: "I membri della Direzione Nazionale durano in
carica due anni"
come segue:
"I membri della Direzione Nazionale durano in carica tre an-
ni"
Sulla proposta di modifica il Consiglio nazionale
DELIBERA
di approvarla con il voto favorevole di tutti i presenti,
espresso per alzata di mano.
Quarta modifica
4) modificare l'attuale articolo 10, comma 2, che recita:
"La Direzione Nazionale, approva entro i termini stabiliti
dallo Statuto ed a maggioranza assoluta dei componenti, i
bilanci preventivo e consuntivo, i Regolamenti e nomina i
Revisori dei Conti";
come segue:
"La Direzione Nazionale, approva entro i termini stabiliti
dallo Statuto ed a maggioranza assoluta dei componenti, i
bilanci preventivo e consuntivo, i Regolamenti e nomina i
Revisori dei Conti in caso di morte o dimissioni."
Sulla proposta di modifica il Consiglio nazionale
DELIBERA
di approvarla con il voto favorevole di tutti i presenti,
espresso per alzata di mano.
Quinta modifica
5) modificare l'attuale articolo 11, comma 2, ultimo inciso:
"Il Segretario Nazionale (...) dura in carica due anni";
come segue:
"Il Segretario Nazionale (...) dura in carica tre anni"
Sulla proposta di modifica il Consiglio nazionale
DELIBERA
di approvarla con il voto favorevole di tutti i presenti,
espresso per alzata di mano, fatta eccezione per il compagno
Sen. Riccardo NENCINI che si è astenuto.
Sesta modifica
6) modificare l'attuale articolo 13, ultimo inciso, che re-
cita: "L'incarico di Presidente del Consiglio Nazionale del
Partito ha durata di due anni.";
come segue:
"L'incarico di Presidente del Consiglio Nazionale del Parti-
to ha durata di tre anni."
Sulla proposta di modifica il Consiglio nazionale
DELIBERA
di approvarla con il voto favorevole di tutti i presenti,
espresso per alzata di mano, fatta eccezione per il compagno
Sen. Carlo VIZZINI che si è astenuto.
Settima modifica
7) modificare, infine, l'attuale articolo 30, che, nel testo
modificato da ultimo dal Consiglio Nazionale tenuto in Roma
il 28 gennaio 2017, recita:
"1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applica-
zione dello Statuto e dei Regolamenti nonché ai rapporti in-
terni al Partito Socialista Italiano sono svolte dalla Com-
missione Nazionale di garanzia, che viene eletta dal Con-
gresso Nazionale ed è composta da 15 membri, nonché da ana-
loghi organismi di garanzia eletti nelle singole regioni e
in tutte le province.
2. I componenti delle Commissioni di Garanzia ai diversi li-
velli sono scelti fra gli iscritti del Partito Socialista di
riconosciuta competenza ed indipendenza.
3. L'incarico di componente di uno delle Commissioni di Ga-
ranzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro
organo del Partito.
4. Ciascuna Commissione di Garanzia elegge al suo interno un
Presidente ed un Segretario che può essere riconfermato una
sola volta.
5. La violazione delle norme del presente statuto e dei re-
golamenti interni da parte degli iscritti comporta, a secon-
da della gravità e nel rispetto del principio di proporzio-
nalità, la sanzione dell'ammonizione, della sospensione ov-
vero dell'espulsione. Con apposito regolamento, proposto
dalla Commissione Nazionale di Garanzia, ed approvato a mag-
gioranza assoluta dal Consiglio Nazionale, sono disciplinate
le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle
commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisio-
ni nonché di pubblicità delle stesse.";
nei seguenti termini:
. modificare, al comma 1, la composizione della Commissione
Nazionale di garanzia dagli attuali undici a nove membri;
. modificare il comma 4 come segue: "Ciascuna Commissione di
Garanzia elegge al suo interno un Presidente ed un Segreta-
rio", eliminando l'inciso "che può essere riconfermato una
sola volta";
. aggiungere il comma 6: "I membri possono essere nominati
dalla Direzione Nazionale in caso di morte o dimissioni."
. aggiungere il comma 7: "Tutte le controversie diverse da
quelle disciplinari, riguardanti i rapporti politici, elet-
torali o comunque coinvolgenti il Partito, tra iscritti al
Partito Socialista Italiano e tra questi e il Partito mede-
simo, anche nelle sue articolazioni periferiche, sono devo-
lute a un collegio arbitrale irrituale di tre arbitri, che
sarà costituito di volta in volta e giudicherà nel rispetto
delle norme di cui Libro IV, Titolo VIII, del codice di pro-
cedura civile. Nel giudizio arbitrale il Partito è rappre-
sentato dal Presidente della Commissione Nazionale di Garan-
zia a cui compete la nomina dell'arbitro spettante al Parti-
to stesso. Agli iscritti al Partito Socialista Italiano,
nelle materie di cui al presente articolo, è inibito il ri-
corso alla giurisdizione ordinaria, se non nei casi previsti
dalla legge per l'impugnazione delle decisioni arbitrali e,
in materia disciplinare, solo una volta esauriti tutti i
gradi del giudizio disciplinare.
Sulla proposta di modifica il Consiglio nazionale
DELIBERA
di approvarla con il voto favorevole di tutti i presenti,
espresso per alzata di mano.
Il Presidente rammenta l'indirizzo votato dal Congresso Na-
zionale Straordinario, in base al quale le modifiche oggi
adottate, in quanto conformi a quelle a suo tempo votate dal
Congresso Nazionale di Salerno il 17 aprile 2016, si ap-
plicano agli organismi eletti dallo stesso Congresso Nazio-
nale Straordinario e a tutti quelli successivamente eletti e
nominati.
Il Consiglio Nazionale prende atto.
8) Infine, il Presidente invita il Consiglio Nazionale a de-
liberare sulla proposta di approvazione del testo dello Sta-
tuto Nazionale del Partito Socialista Italiano coordinato
con le modifiche decise fino a oggi, della lettura integrale
del quale viene dispensato avendone egli fatta richiesta e
nessuno avendolo preteso.
Sulla tale proposta il Consiglio nazionale
DELIBERA
di approvarla con il voto favorevole di tutti i presenti,
espresso per alzata di mano.
Copia del testo dello Statuto Nazionale come sopra approva-
to, firmata come per legge, si allega a quest'atto sotto la
lettera "B".
Null'altro essendovi da discutere e deliberare sul primo
punto all'ordine del giorno e nessuno dei presenti avendo
chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa per questa
prima parte l'assemblea alle ore 11:55."
Sottoscrivo essendo le ore 11.00 (undici e minuti zero).
Scritto da me Notaio su quattro fogli dei quali occupa quin-
dici intere facciate e quanto fin qui della sedicesima.
Firmato: Riccardo Napoli Notaio i.s.
E'copia conforme all'originale atto ai miei rogiti ed ai
suoi allegati, firmato a norma di legge, che si rilascia per
uso fiscale di parte.
Roma, lì 28 aprile 2017
STATUTO DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
INDICE
CAPO I - Costituzione del Partito e principi fondativi
Art. 1 Il Partito
Art. 2 Principi di democrazia interna
Art. 3 L'iscrizione al Partito
Art. 4 Diritti e doveri degli iscritti
Art. 5 Adesione al Partito da parte di soggetti collettivi
Art. 6 Organizzazione all'estero del Partito
Art. 7 FGS
CAPO II - Formazione dell'indirizzo politico
ed organi dirigenti nazionali
Art. 8 I congressi
Art. 9 Il Consiglio nazionale
Art. 10 La Direzione nazionale
Art. 11 Il Segretario politico nazionale
Art. 12 La Segreteria politica
Art. 13 Il Presidente del Consiglio nazionale
CAPO III - L'organizzazione del Partito
a livello regionale e subregionale
Art. 14 Autonomia statutaria
Art. 15 Principi inderogabili per gli Statuti
Art. 16 Autonomia politica e finanziaria
Art. 17 Poteri sostitutivi
Art. 18 Le unità di base
CAPO IV - Incarichi politici, candidature
e strumenti per la partecipazione
Art. 19 Le candidature
Art. 20 I gruppi parlamentari e consiliari
Art. 20 bis La consulta degli amministratori
Art. 21 Incompatibilità e limiti di mandato
Art. 22 Doveri degli eletti
Art. 23 Forum tematici
Art. 24 Referendum interno
CAPO V - Principi della gestione finanziaria
Art. 25 Il Tesoriere
Art. 26 Risorse finanziarie del Partito
Art. 27 Autonomia patrimoniale e gestionale
Art. 28 Bilancio
Art. 29 Revisori dei conti
CAPO VI - Organi di garanzia e norme finali
Art. 30 Commissioni di garanzia
Art. 31 Ricorsi
Art. 32 Revisioni dello Statuto, dei regolamenti, della
denominazione e del simbolo
Art. 33 Norme finali
CAPO I - Costituzione del Partito e principi fondativi
Articolo 1 - Il Partito
1. Il Partito Socialista Italiano, con sede legale in Roma, Via
Santa Caterina da Siena n. 57, anche con la denominazione
abbreviata P.S.I., nasce dalla convergenza di differenti ten-
denze culturali e politiche ispirate al pensiero socialista,
socialdemocratico, liberal-socialista, laico e nella plurali-
delle esperienze storiche riconducibili alla tradizione
democratica e riformista della sinistra e del movimento ope-
raio italiano. Il Partito assume queste tendenze consapevole
della necessità della loro continua rielaborazione per reg-
gere il confronto con le sfide della modernizzazione e del
mondo globalizzato, nonché per contribuire alla costruzione
di una società aperta e plurale, libera e solidale, giusta e
sicura, fondata sulla valorizzazione del merito e sulla capa-
cità di soddisfare i bisogni economici, umani, civili, socia-
li ed ecologici dei cittadini. Ci riconosciamo nei principi
sanciti dalla Costituzione Italiana, per una economia sociale
di mercato, per il pieno sviluppo della persona umana e l'ef-
fettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizza-
zione politica, economica e sociale del Paese, e nell'ottica
del riformismo socialista promuoviamo la partecipazione dei
lavoratori ai processi decisionali delle imprese.
2. Aperto all'incontro con altri movimenti o partiti ispirati
dalle citate tendenze politiche e con altre culture che hanno
posto al centro della loro azione i diritti umani e civili,
la lotta alle disuguaglianze e la salvaguardia dell'ambiente,
il Partito Socialista Italiano si impegna per costruire in
Italia una grande forza socialista e democratica, laica, ri-
formista e di governo. A tale fine promuove il libero coin-
volgimento dei cittadini nelle sue iniziative assieme alla
associazione con le varie espressioni della società civile.
3. Il Partito Socialista Italiano è parte integrante del Par-
tito del Socialismo Europeo ed aderisce all'Internazionale
Socialista.
4. Il Partito Socialista Italiano adotta il seguente simbolo:
"quadrato di colore rosso; nella parte superiore - in stampa-
tello grande e bianca - la scritta PARTITO SOCIALISTA ITALIA-
NO; al centro una rosa bianca stilizzata; nel quarto inferio-
re la sigla, in colore rosso "PSE" posta al centro di una
barra rappresentante la bandiera italiana con i colori verde,
bianco e rosso. Lo stesso simbolo potrà essere utilizzato an-
che in forma rotonda, fermi restando gli elementi descritti
all'interno dello stesso. Detto simbolo, sia in versione qua-
drata che rotonda, viene allegato in veste grafica al presen-
te statuto onde costituirne parte integrante e sostanziale.
5. Il partito è organizzato su base territoriale riconoscendo
il ruolo autonomo di decisione e di proposta degli organismi
regionali, provinciali e comunali. Questo modello organizza-
tivo si attua con l'approvazione, da parte delle assemblee
congressuali regionali del rispettivi statuti regionali. Alla
federazioni regionali viene riconosciuto il ruolo di elabora-
zione e di decisione per le scelte politiche del proprio ter-
ritorio, nonché il compito del coordinamento delle federazio-
ni provinciali. Fino al momento della approvazione dello Sta-
tuto regionale valgono le norme del presente statuto sia per
le entità regionali che locali.
Articolo 2 - Principi di democrazia interna
1. La sovranità nel Partito Socialista Italiano appartiene
agli iscritti che la esercitano secondo le modalità democra-
tiche e le garanzie previste dal presente Statuto.
2. Il Partito si organizza sulla base di regole ispirate al
riconoscimento delle autonomie territoriali regionali e lo-
cali e ai principi del federalismo democratico.
3. Il Partito Socialista Italiano è fondato sul principio
della democrazia paritaria e si impegna a promuovere le pari
opportunità rimuovendo tutti gli ostacoli che si frappongono
alla piena partecipazione politica delle donne.
4. Il Partito Socialista Italiano promuove la trasparenza ed
il ricambio nelle cariche politiche ed istituzionali. Le can-
didature e gli incarichi sono regolati dalle norme statutarie
che fissano limiti al cumulo ed al rinnovo dei mandati.
5. Negli incarichi direttivi e negli organismi di direzione,
di controllo o esecutivi del Partito nessuno dei due sessi
può essere rappresentato in misura tendenzialmente non infe-
riore al 40% (quaranta per cento) e superiore al 60% (ses-
santa per cento), dovendosi comunque tendere alla rappresen-
tanza paritaria di uomini e donne in tutti i ruoli e funzioni
politiche e amministrative del partito, compresa la direzione
delle commissioni e gli incarichi la cui nomina spetta al
Gruppo socialista. La stessa proporzione deve essere rispet-
tata nella formazione delle candidature per le liste eletto-
rali in ogni livello territoriale, sia nella composizione
complessiva di ogni singola lista, sia nella scelta delle
candidature per le quali sia probabile l'elezione. In caso di
sistemi elettorali che prevedano l'elezione automatica e pro-
gressiva dei componenti della lista in ragione del posto oc-
cupato deve essere rispettata l'alternanza di candidature
maschili e femminili. La violazione della presente norma può
essere sollevata da ogni iscritto/a alla Commissione di Ga-
ranzia competente per territorio. Sulla composizione degli
organismi nazionali e la formazione delle liste per le ele-
zioni politiche ed europee è competente a pronunciarsi la
Commissione Nazionale di Garanzia. La Commissione di Garanzia
decide entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso e
provvede a tutti gli atti necessari e conseguenti all’accer-
tata violazione e riaffermazione delle norme di democrazia
paritaria previste dallo Statuto e dal Regolamento del Parti-
to.
6. Il Partito assicura un sistema informativo basato sulle
tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito in-
terno ed a far circolare rapidamente tutte le informazioni
necessarie a tale scopo. Il sistema informativo dovrà con-
sentire agli elettori ed agli iscritti, tramite l'accesso al-
la rete internet, di essere informati, di partecipare al di-
battito interno e di fare proposte. Il Partito rende libera-
mente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla
sua vita interna, ivi compreso il bilancio, sulle riunioni e
sulle deliberazioni degli organi dirigenti.
I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere
pubbliche le proprie attività attraverso il sistema informa-
tivo.
7. Nel rispetto dei diritti e dei doveri previsti dallo Sta-
tuto, la vita associativa degli iscritti è regolata dal prin-
cipio della partecipazione e dell'impegno comune nell'osser-
vanza delle decisioni assunte dalla maggioranza con il rico-
noscimento dei diritti delle minoranze.
8. Ogni iscritto ha diritto di voto nell'organo di apparte-
nenza. In ogni istanza del Partito il voto è palese, salvo
per le deliberazioni riguardanti le nomine di persone, che al
contrario devono avvenire a scrutinio segreto, salvo che il
voto palese non sia accettato dal 90% dei presenti. Nel caso
di elezioni a funzioni monocratiche, se nessun candidato rag-
giunge la maggioranza assoluta dei voti, si procede al bal-
lottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior
numero di voti o da chi segue in caso di ritiro di uno dei
primidue. Per gli organi collegiali la rappresentanza è pro-
porzionale ed il criterio di voto è dei due terzi.
Articolo 3 - L'iscrizione al Partito
1. Possono iscriversi al Partito, purché abbiano compiuto
l'età di 16 anni, i cittadini italiani nonché i cittadini
dell'Unione europea e di altri Paesi con stabile domicilio in
Italia o in altro Stato, in cui vi sia un'organizzazione ri-
conosciuta del Partito.
2. L'iscrizione al Partito è individuale ed annuale; essa
comporta l'accettazione dello Statuto nonché il versamento
della quota annuale stabilita dalla Direzione nazionale.
3. Con l'iscrizione, la persona interessata accetta altresì
di essere registrata nell'Anagrafe degli iscritti, apposita-
mente istituita presso la sede legale del Partito.
4. L'iscrizione al Partito è gestita dagli organi nazionali
del medesimo ed è approvata dalla Segreteria nazionale.
Le modalità di iscrizione sono stabilite da apposito regola-
mento per il tesseramento.
5. Gli introiti delle quote del tesseramento devono essere
suddivisi fra il livello nazionale e i diversi livelli ter-
ritoriali, sulla base del regolamento di cui al comma prece-
dente in base al principio del riparto automatico ed imme-
diato.
6. L'elettorato attivo e passivo negli organi del Partito si
acquisisce con il secondo anno consecutivo di iscrizione.
7. L'iscrizione al Partito è incompatibile con l'iscrizione o
adesione:
a) a movimenti che presentino liste concorrenziali a quelle
del Partito in consultazioni elettorali o diano il sostegno a
liste o coalizioni non sostenute dal Partito;
b) ad associazioni culturali e politiche che professino idee
e pratichino politiche palesemente in contrasto con il pre-
sente Statuto. Qualora la citata incompatibilità si dovesse
verificare in costanza di iscrizione al Partito, la Commis-
sione di garanzia competente per territorio delibererà, pre-
vio procedimento in cui sia garantito il contraddittorio,
l'esclusione della persona per cui è stata dichiarata l'in-
compatibilità.
Articolo 4 - Diritti e doveri degli iscritti
1. Ogni persona iscritta al Partito ha il diritto di:
a) essere compiutamente informata così da garantirne l'ef-
fettiva partecipazione alla vita interna del partito, così
come alla elaborazione delle sue linee politiche e program-
matiche;
b)partecipare all'elaborazione della linea politica e pro-
grammatica del Partito;
c) esprimere e sostenere in ogni sede, di Partito o pubblica,
le proprie posizioni ideali, religiose culturali e politiche,
anche difformi da quelle sostenute dalla maggioranza determi-
natasi nel Partito;
d) esigere la regolare convocazione ed essere messa in condi-
zione di partecipare ad assemblee di base ed alle riunioni
degli organismi di cui fa parte;
e) promuovere referendum su temi di rilevanza nazionale, re-
gionale e locale;
f) partecipare all'elezione degli organi dirigenti del Par-
tito ed avanzare la propria candidatura per gli organismi di-
rigenti ai diversi livelli;
g) motivare le ragioni della decisione nel caso di dimissioni
dal Partito in una riunione convocata su sua richiesta;
h)in caso di inadempienze degli organi dirigenti dell'orga-
nizzazione di appartenenza, chiedere ai livelli superiori di
intervenire perché i propri diritti di partecipazione siano
effettivamente esercitabili;
i) presentare ricorso agli organismi di garanzia e riceverne
tempestiva risposta su inadempienze degli organi e su qua-
lunque decisione presa nei propri confronti.
2. Ogni persona iscritta al Partito ha il dovere di:
a) rispettare le regole dello Statuto;
b) concorrere con il proprio impegno all'azione politica del
Partito;
c) pagare regolarmente la quota di iscrizione secondo le re-
gole fissate dal Regolamento finanziario contribuendo al so-
stegno del Partito.
d) sostenere nei collegi le liste e i candidati che abbiano
avuto il consenso del Partito.
e) osservare una condotta ispirata alla trasparenza e corret-
tezza nell'esercizio delle attività politiche e delle mansio-
ni pubbliche ricoperte.
3. In caso di violazione dei doveri statutari da parte del-
l'iscritto, l'organo di garanzia competente adotta sanzioni
proporzionate alla violazione. Qualora il suddetto organo di
garanzia dovesse rimanere inerte, le sanzioni, in presenza di
reiterate violazioni dello Statuto da parte dell'iscritto o
di un organo del Partito, sono adottate dalla Commissione di
Garanzia del livello superiore.
4. Le sanzioni, le modalità di appello e di intervento della
Commissione di Garanzia del livello superiore, l'eventuale
riammissione dell'iscritto nei casi di esclusione sono sta-
bilite dal Regolamento disciplinare approvato dalla Commis-
sione Nazionale di Garanzia che provvede alla contestazione e
al contraddittorio con l'interessato.
5. Costituiscono sempre motivo di cessazione dell'iscrizione:
a) il mancato versamento delle quote annuali di iscrizione b)
la violazione dei principi fondamentali dello Statuto.
6. Ad ogni livello gli organi collegiali possono essere con-
vocati anche da un minimo di un quinto dei componenti l'or-
gano stesso. Per la validità delle riunioni è necessaria la
presenza della metà più uno dei suoi componenti e le delibe-
razioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono am-
messe deleghe o voto per corrispondenza. Il voto è stretta-
mente personale.
Articolo 5 - Adesione al Partito
da parte di soggetti collettivi
1. Il partito si avvale della collaborazione attiva di cit-
tadini e di gruppi che aderiscano in varie forme alle sue
iniziative. Essi godranno pertanto di tutti i diritti di in-
formazione e di partecipazione che non attengano alla forma-
zione degli organi e, in generale, alla vita interna del par-
tito.
2. Possono aderire al Partito associazioni, movimenti, club,
che perseguano proprie finalità politiche, culturali, profes-
sionali, di lavoro o di impegno sociale che risultino in sin-
tonia con gli obiettivi del partito. L'adesione dei richia-
mati soggetti collettivi non determina l'iscrizione al Parti-
to dei loro associati. L'iscrizione è nazionale, regionale,
provinciale o locale a seconda della struttura organizzativa
e degli scopi dell'associazione e dei movimenti.
Articolo 6 - Organizzazione all'estero del Partito
1. Il Partito Socialista Italiano, per garantire la parteci-
pazione politica agli italiani residenti all'estero, orga-
nizza le proprie strutture anche in altri Paesi.
2. Le forme e le modalità di organizzazione del Partito So-
cialista Italiano all'estero sono stabilite dallo Statuto
della circoscrizione estero che sarà approvato dalla relativa
assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
Articolo 7 - FGS
Il Partito Socialista Italiano riconosce la F.G.S. (Federa-
zione dei Giovani Socialisti) come autonoma organizzazione
giovanile, ad esso unita da un patto di reciproca collabora-
zione, con diritto di rappresentanza consultiva in tutti gli
organi di partito ed i cui aderenti possono chiedere l'i-
scrizione al partito al compimento del 16° anno di età.
CAPO II - Formazione dell'indirizzo politico
ed organi dirigenti nazionali
Articolo 8 - I Congressi
1. Nel Congresso nazionale si esprime e si forma al massimo
livello la democrazia delegata e federativa del Partito. Il
Congresso: a. approva a maggioranza dei voti validi espressi la
piattaforma politica e programmatica del Partito; b. ap-
prova lo Statuto con il voto della maggioranza assoluta degli
aventi diritto; c. elegge, con la maggioranza dei voti vali-
damente espressi dai delegati presenti, il Segretario, 1/3
dei membri del Consiglio nazionale, la Commissione di Garan-
zia, i Revisori dei Conti.
2. Il Congresso nazionale è composto da delegati democratica-
mente eletti in rappresentanza degli iscritti e degli eletto-
ri sulla base del regolamento congressuale.
3. Il Congresso può svolgersi o su mozioni politiche concor-
renti tra loro o su un testo base che può presentare su più
punti tesi alternative, con la possibilità di scelte distinte
su ogni punto in discussione. La relativa decisione è di com-
petenza del Consiglio nazionale.
4. Nel caso in cui il Congresso venga svolto su base di mo-
zioni concorrenti, i delegati al Congresso nazionale sono
eletti sulla base dei risultati ottenuti da ciascuna mozione
presentata, con sistema proporzionale. Con lo stesso metodo
si eleggono gli organismi politici.
5. Nel caso in cui il Congresso venga svolto su tesi, il Con-
siglio Nazionale determina i criteri per la elezione di dele-
gati e degli organismi politici, tenendo conto del rilievo
specifico dei singoli punti in discussione e della rappresen-
tanza delle minoranze.
6. Il Congresso si svolge, in via ordinaria, ogni tre anni ed
è convocato dal Segretario sentito il Consiglio nazionale.
7. Il Congresso straordinario può essere convocato dal Consi-
glio Nazionale con maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Nel Congresso straordinario hanno diritto di voto gli iscrit-
ti al Partito in regola con l’iscrizione nell’ultimo tessera-
mento approvato dall’organo competente; in caso di Congresso
straordinario i componenti costituenti i 2/3 del Consiglio
nazionale sono indicati, in proporzione alle quote congres-
suali riconosciute, per ciascuna regione dai delegati provin-
ciali al Congresso straordinario appartenenti alla medesima
regione.
8. Il Consiglio Nazionale approva le norme per l'elezione dei
delegati e per lo svolgimento del Congresso.
Articolo 9 - Il Consiglio nazionale
Il Consiglio Nazionale è composto da 325 (trecentoventicin-
que) membri, di cui 1/3 (un terzo) eletti dal Congresso na-
zionale e i restanti eletti dai Congressi regionali oppure
indicati dai Delegati per ogni singola Regione durante il
Congresso Nazionale in proporzione alle quote congressuali
riconosciute agli stessi. L'incarico di Consigliere Nazionale
dura tre anni.
Il Consiglio Nazionale elegge nella prima seduta il/la Presi-
dente del Consiglio Nazionale del Partito e il/la Tesoriere.
Il Consiglio nazionale:
a) indirizza la politica nazionale del Partito nell'ambito
della linea indicata dal Congresso e, di regola, conclude le
proprie riunioni con l'approvazione, a maggioranza dei voti
validi espressi, di documenti politici;
b) elegge la Direzione Nazionale.
Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presi-
dente del Consiglio Nazionale del Partito. Nel caso di even-
tuale indisponibilità, quest'ultimo è sostituito dal Segre-
tario politico. La convocazione può comunque essere richiesta
dallo stesso Segretario, o da almeno un quinto dei componenti
del Consiglio.
Ai lavori del Consiglio Nazionale partecipano di diritto i
componenti la Commissione Nazionale di Garanzia e i Revisori
dei Conti.
I componenti del Consiglio Nazionale sono tenuti alla sotto-
scrizione degli abbonamenti agli organi di informazione del
Partito, Avanti e Mondoperaio. La mancata attuazione comporta
la decadenza dal Consiglio Nazionale".
Articolo 10 - La Direzione nazionale
1. La Direzione nazionale è composta dal Segretario del Par-
tito, da 50 membri eletti dal Consiglio Nazionale, dal Pre-
sidente del Consiglio Nazionale, dal Tesoriere, dal Presi-
dente della Commissione Nazionale di Garanzia, dal Segretario
della FGS, dai Segretari Regionali, nonché dai Parlamentari
nazionali ed europei, dai Consiglieri e Assessori regionali.
I membri della Direzione Nazionale durano in carica tre anni.
Ai lavori della Direzione partecipano i Direttori di Avanti e
di Mondoperaio nonché, un rappresentante della Nuova Editrice
Mondoperaio S.r.l. , il Presidente e 2 membri della Consulta
degli amministratori socialisti, i Presidenti delle Fondazio-
ni socialiste e rappresentanti del mondo della Cultura, del-
l'Impresa e dell'Associazionismo.
Determina le azioni politiche del Partito dando attuazione al
programma ed alle altre decisioni assunte dal Congresso e dal
Consiglio nazionale. Essa si articola in Commissioni o Dipar-
timenti di lavoro.
2. La Direzione Nazionale, approva entro i termini stabiliti
dallo Statuto ed a maggioranza assoluta dei componenti, i
bilanci preventivo e consuntivo, i Regolamenti e nomina i Re-
visori dei Conti in caso di morte o dimissioni.
3. La Direzione Nazionale è convocata e presieduta dal Se-
gretario; essa è altresì convocata su richiesta di almeno un
quinto dei suoi componenti.
4. La Direzione Nazionale elegge la segreteria su proposta
del Segretario.
Articolo 11 - Il Segretario politico nazionale
1. Il Segretario guida il Partito e ne esprime e rappresenta
l'indirizzo politico sulla base del programma e delle altre
decisioni assunte dai competenti organi. Al Segretario poli-
tico spetta l'attuazione delle linee generali e dei programmi
politici, il raggiungimento di accordi ed alleanze con altre
forze politiche, la cura dei rapporti con istituzioni nazio-
nali ed internazionali. Egli ha il compito di svolgere tutti
gli atti a contenuto non patrimoniale, quali, a titolo esem-
plificativo e non esaustivo, lo svolgimento di operazioni
connesse a tornate elettorali, incluso il deposito del simbo-
lo del Partito, di cui egli ha la custodia, e la delega dei
rappresentanti delle liste.
2. In caso di impedimento o di dimissioni del Segretario po-
litico, il Consiglio Nazionale convoca entro trenta giorni il
Congresso nazionale che dovrà essere celebrato entro due me-
si. Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso a maggio-
ranza dei voti validi espressi e dura in carica tre anni.
Articolo 12 - La Segreteria politica
1. La Segreteria politica coadiuva il Segretario, con fun-
zioni esecutive, i componenti sono proposti dal Segretario ed
eletti, in un unico scrutinio, dalla Direzione Nazionale.
Nell'ambito della Segreteria, il Segretario può proporre uno
o più Vicesegretari che svolgono funzioni delegate.
2. Il Segretario può proporre, motivandola, la sostituzione o
l'integrazione di uno o più componenti la Segreteria. In en-
trambi i casi si procede con le modalità già stabilite al
comma precedente.
Articolo 13 - Il Presidente
del Consiglio Nazionale del Partito
Il Presidente del Consiglio Nazionale del Partito ha funzioni
di rappresentanza e di garanzia delle decisioni assunte dal
Congresso. Egli convoca e presiede il Consiglio Nazionale.
L'incarico di Presidente del Consiglio Nazionale del Partito
ha durata di tre anni.
CAPO III - L'organizzazione del Partito
a livello regionale e subregionale
Articolo 14 - Autonomia statutaria
1. Le strutture regionali e delle province di Trento e di
Bolzano sono dotate di autonomia organizzativa e finanziaria,
di entrata e di spesa, nel rispetto dei principi fondamentali
dello Statuto nazionale. Le Federazioni regionali e delle
province di Trento e Bolzano approvano nei rispettivi Con-
gressi un proprio Statuto che, nel rispetto dei principi fon-
damentali dello Statuto nazionale, disciplina l'attività del
Partito nel loro ambito territoriale.
2. I citati Statuti sono approvati e modificati con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei delegati. Essi en-
trano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione,
a meno che entro tale termine la Commissione Nazionale di Ga-
ranzia, il quale ha il compito di verificarne la conformità
con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rin-
vii lo Statuto con le relative osservazioni al Congresso re-
gionale che lo ha approvato affinché provveda a modificarlo.
Articolo 15 - Principi inderogabili per gli Statuti
1. Gli Statuti delle Federazioni regionali e delle Province
di Trento e Bolzano, nell'ambito dei principi contenuti nel
presente Statuto, disciplinano la organizzazione e l'artico-
lazione del partito nei rispettivi territori nonché le moda-
lità di formazione e le competenze degli organismi dirigenti
regionali e locali.
2. Le disposizioni sulla democrazia interna, sulla partecipa-
zione e rappresentanza paritaria fra i generi, sui diritti ed
i doveri degli iscritti, sulla non candidabilità e sulle in-
compatibilità, nonché quelle sui gruppi parlamentari e consi-
liari, sui loro doveri anche in rapporto alla contribuzione
finanziaria, costituiscono principi inderogabili del presente
Statuto e del Partito Socialista Italiano in tutte le sue ar-
ticolazioni e livelli territoriali.
3. Gli Statuti dovranno garantire, oltre al coordinamento
delle Federazioni provinciali e delle unità di base, lo scam-
bio tra le varie esperienze, la cooperazione e la piena par-
tecipazione dei livelli territoriali alla definizione della
linea politica regionale.
4. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità,
nel proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito
Socialista Italiano devono essere previsti almeno i seguenti
organi: Segretario, Consiglio, Tesoriere e Commissione di Ga-
ranzia.
5. Il carattere democratico degli Statuti dovrà essere al-
tresì garantito dallo svolgimento di Congressi da svolgersi,
di regola, in concomitanza con quello nazionale.
Articolo 16 - Autonomia politica e finanziaria
1. A ciascun Federazione regionale e provinciale nonché alle
unità di base è riconosciuta autonomia politica, programma-
tica, organizzativa, legale, patrimoniale e finanziaria in
tutte le materie che il presente Statuto e quello che verrà
approvato in sede regionale non riservi alla potestà di altri
organi comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello
regionale, provinciale e comunale.
2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati
ai livelli regionali, delle province di Trento e Bolzano e
locali soltanto e se nella misura in cui gli effetti della
loro azione possono pregiudicare le linee fondamentali del
Partito. In tali casi la Direzione nazionale può annullare le
deliberazioni con il voto favorevoli dei 2/3 dei suoi compo-
nenti entro quindici giorni dalla loro adozione.
Articolo 17 - Poteri sostitutivi
1. Nel caso di ripetute violazioni statutarie o di rilevanti
e ripetute omissioni, in caso di necessità o di grave danno
al Partito, la Segreteria nazionale con maggioranza dei 2/3,
sentito il parere della Commissione Nazionale di Garanzia e
della Commissione Regionale, salvo ratifica della Direzione
Nazionale, può sciogliere gli organismi politici delle istan-
ze inferiori, affidandone temporaneamente la gestione ad un
commissario, che ha il compito di garantire la continuità po-
litica e l'amministrazione ordinaria.
I successivi congressi straordinari sono convocati dal com-
missario, entro sei mesi dallo scioglimento.
2. Il commissario risponde del proprio operato alla Segrete-
ria del partito ed è l'unico titolato ad utilizzare il nome,
il simbolo e le risorse del partito.
3. La Segreteria nazionale può altresì nominare un organo
collegiale con funzioni commissariali.
4. Gli stessi poteri, previa comunicazione alla Segreteria
Nazionale, possono essere esercitati dalle Segreterie regio-
nali nei confronti degli organi collegiali di livello infe-
riore. La segreteria nazionale a maggioranza su ricorso del-
l'organo collegiale inferiore interessato può annullare il
provvedimento della Segreteria regionale.
Articolo 18 - Le unità di base
1. Le unità di base sono la forma primaria di organizzazione
del Partito.
2. In base alle disposizioni dettate dagli Statuti regionali,
le unità di base possono essere costituite da Sezioni o da
altre forme organizzative legate al territorio, alla sede di
lavoro o di studio, ad altri interessi meritevoli di atten-
zione politica da parte del partito.
3. Nelle unità di base gli iscritti esercitano la loro par-
tecipazione democratica secondo i principi stabiliti nel pre-
sente Statuto e negli statuti regionali.
4. Ad ogni livello organizzativo del Partito su deliberazione
dei competenti organi collegiali si possono istituire Sezioni
Internazionali del Partito con la partecipazione dei compagni
dei partiti affiliati al PSE ed all'Internazionale Sociali-
sta, nonc dei compagni interessati alle problematiche in-
ternazionali ovvero che lavorano in settori relazionati alla
politica internazionale ed europea.
CAPO IV - Incarichi politici, candidature
e strumenti per la partecipazione
Articolo 19 - Le candidature
1. Le candidature elettive e ad incarichi sono deliberate
dall'istanza di Partito di pari livello sentite le istanze
competenti del territorio. Le candidature nelle singole cir-
coscrizioni elettorali per il Parlamento italiano ed europeo
sono deliberate dalla Direzione nazionale del Partito su pro-
posta della competente Direzione regionale.
2. I candidati dovranno dichiarare eventuali procedimenti
giudiziari a loro carico.
Articolo 20 - I Gruppi Parlamentari e Consiliari.
1. I Gruppi Parlamentari e Consiliari del Partito Socialista
Italiano hanno piena autonomia per la loro gestione nell'or-
dinaria attività istituzionale.
2. Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo at-
tuano le deliberazioni dell'organo politico corrispondente.
Articolo 20 bis - La Consulta degli Amministratori
I Consiglieri e gli Assessori Regionali, Provinciali e dei
Comuni superiori a 15.000 abitanti, i sindaci eletti nelle
liste espressione del Partito ovvero aderenti ai gruppi con-
siliari del Partito Socialista Italiano, costituiscono la
Consulta degli Amministratori e partecipano alla elaborazione
delle politiche socialiste per gli Enti territoriali e loca-
li.
La Consulta elegge nel proprio seno il Presidente e l'Ufficio
di Presidenza composto da 3 a 5 membri.
Ciascun Comitato regionale nomina la Consulta Regionale degli
Amministratori costituita dai Consiglieri e Assessori di tut-
ti i livelli territoriali della Regione.
Articolo 21 - Incompatibilità e limiti di mandato
1. La carica di Segretario Nazionale è incompatibile con
quella di componente del Governo.
Le cariche di Segretario regionale, provinciale e comunale
sono incompatibili rispettivamente con quelle di componenti
della Giunta regionale, provinciale e comunale.
2. Gli incarichi di Segretario regionale e provinciale e
quelli elettivi, salvo nei comuni inferiori a 15.000 abitan-
ti. non possono essere svolti per più di tre mandati conse-
cutivi, con decorrenza dalla approvazione del presente sta-
tuto.
3. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi prece-
denti devono essere deliberate dalla Direzione nazionale con
il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti, su proposta motivata della Direzione del livello
territoriale corrispondente all'organo istituzionale per il
quale la deroga viene richiesta.
Articolo 22 - Doveri degli eletti
1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con il
Partito per affermare le scelte programmatiche e gli indi-
rizzi politici comuni.
2. Gli eletti, destinatari di retribuzioni pubbliche e di in-
dennità di carica, hanno il dovere morale di contribuire al
finanziamento del Partito.
3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente
agli elettori e agli iscritti della loro attività attraverso
il Sistema informativo.
Articolo 23 - Forum tematici
1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussio-
ne, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli
elettori e degli iscritti al Partito ed il coinvolgimento dei
cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. I Fo-
rum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa
politica del Partito.
2. Le finalità dei forum tematici sono la piena partecipa-
zione alle decisioni e alle attività del partito, l'elabora-
zione di proposte e iniziative sui temi di loro competenza,
la rappresentanza degli iscritti ad essi associati.
Articolo 24 - Referendum interno
1. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tema-
tica relativa alla politica ed all'organizzazione del Par-
tito. Il referendum può avere carattere consultivo o delibe-
rativo ed il relativo svolgimento è disciplinato da un appo-
sito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.
2. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la de-
cisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulte-
riore referendum interno per almeno due anni.
3. Il Referendum interno è indetto dal Presidente del Consi-
glio Nazionale del Partito qualora ne facciano richiesta il
Segretario nazionale, il Consiglio o la Direzione Nazionale,
cinque Federazioni Regionali ovvero il cinque per cento degli
iscritti al Partito Socialista Italiano.
4. La proposta di indizione del referendum deve indicare la
specifica formulazione del quesito e la natura consultiva ov-
vero deliberativa del referendum stesso.
5. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ot-
tiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Le norme dello Statuto non possono essere oggetto di refe-
rendum.
CAPO V - Principi della gestione finanziaria
Articolo 25 - Il Tesoriere
1. Il Tesoriere, nel rispetto del principio di economicità
della gestione ed assicurando l'equilibrio finanziario, cura
l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del
Partito ed è preposto allo svolgimento di tutte le attività
di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria. La condu-
zione del Partito deve rispettare rigorosi criteri di traspa-
renza e legittimità amministrativa e finanziaria.
2. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito per
tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.
3. Il Tesoriere può essere coadiuvato da un comitato, formato
da massimo 3 componenti compreso il Tesoriere che lo presie-
de, nominato dal Consiglio Nazionale.
4. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il Tesoriere
cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un
nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva
convocazione del Consiglio nazionale.
Articolo 26. - Risorse finanziarie del Partito
1.Gli iscritti al Partito hanno l'obbligo di sostenere fi-
nanziariamente le attività politiche del Partito con una
"quota di iscrizione".
2. Il patrimonio del Partito è costituito dalle quote di
iscrizione, dalle erogazioni liberali di persone fisiche e
giuridiche, erogate nel rispetto delle vigenti norme nonché
da eventuali lasciti di beni e denari.
3. Il rendiconto preventivo regola i flussi finanziari del
Partito. Esso è approvato dalla Direzione nazionale per di-
sciplinare le attività economiche e patrimoniali del Partito,
i rapporti con le articolazioni territoriali e la determina-
zione della quota di iscrizione. I trasferimenti finanziari
in favore delle articolazioni territoriali del Partito devono
essere analiticamente indicati nel rendiconto preventivo. Con
l'approvazione del preventivo, pertanto, il Tesoriere è au-
torizzato ad erogare le somme stabilite in favore delle men-
zionate articolazioni, nel rispetto dei criteri di traccia-
bilità contabile e di trasparenza ai quali il presente statu-
to è conformato.
Articolo 27 - Autonomia patrimoniale e gestionale
La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni
territoriali previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti
regionali e delle province autonome hanno una propria auto-
nomia legale, patrimoniale e finanziaria. Ciascuna struttura
organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rap-
porti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile
per gli atti compiuti dalle altre articolazioni
Articolo 28 - Bilancio
1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bi-
lancio consuntivo del Partito, composto dallo stato patrimo-
niale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla
gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in
quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il
bilancio e la relazione sulla gestione della società per
azioni. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Direzione
nazionale entro il 31 maggio.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere sottopone
all'approvazione della Direzione nazionale il bilancio pre-
ventivo per l'anno successivo.
3. I bilanci, ed i documenti integrativi obbligatori, ven-
gono pubblicati sul sito del Partito, entro venti giorni dal-
la loro approvazione da parte della Direzione Nazionale non-
ché sottoposti agli obblighi di pubblicità previsti dalla vi-
gente normativa in materia di trasparenza di gestione ammi-
nistrativa dei partiti politici.
Articolo 29 - Revisori dei Conti
1. Il bilancio deve essere certificato da un collegio compo-
sto da esperti di materia contabile nominati in conformi
alle disposizioni alle disposizioni di legge, nonché a tutte
le verifiche e riscontri previsti dalla vigente normativa.
2. I componenti il collegio hanno accesso, anche disgiunta-
mente, su delega del collegio stesso, ai libri ed alle scrit-
ture contabili nonché ai correlativi documenti amministrati-
vo-contabili.
3. L'incarico di componente il Collegio dei revisori è in-
compatibile con le cariche di Partito. Nel caso di decesso,
dimissioni o revoca dell'incarico, la Direzione Nazionale
provvederà alla sostituzione.
CAPO VI - Organi di garanzia e norme finali
Articolo 30 - Commissioni di garanzia
1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applica-
zione dello Statuto e dei Regolamenti nonché ai rapporti in-
terni al Partito Socialista Italiano sono svolte dalla Com-
missione Nazionale di garanzia, che viene eletta dal Con-
gresso Nazionale ed è composta da 9 (nove) membri, nonché da
analoghi organismi di garanzia eletti nelle singole regioni e
in tutte le province.
2. I componenti delle Commissioni di Garanzia ai diversi li-
velli sono scelti fra gli iscritti del Partito Socialista di
riconosciuta competenza ed indipendenza.
3. L'incarico di componente di uno delle Commissioni di Ga-
ranzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro
organo del Partito.
4. Ciascuna Commissione di Garanzia elegge al suo interno un
Presidente ed un Segretario.
5. La violazione delle norme del presente statuto e dei re-
golamenti interni da parte degli iscritti comporta, a seconda
della gravità e nel rispetto del principio di proporzionali-
tà, la sanzione dell'ammonizione, della sospensione ovvero
dell'espulsione. Con apposito regolamento, proposto dalla
Commissione Nazionale di Garanzia, ed approvato a maggioranza
assoluta dal Consiglio Nazionale, sono disciplinate le moda-
lità di convocazione e svolgimento delle sedute delle commis-
sioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni non-
ché di pubblicità delle stesse.
6. I membri possono essere nominati dalla Direzione Nazionale
in caso di morte o dimissioni.
7. Tutte le controversie diverse da quelle disciplinari, ri-
guardanti i rapporti politici, elettorali o comunque coin-
volgenti il Partito, tra iscritti al Partito Socialista Ita-
liano e tra questi e il Partito medesimo, anche nelle sue ar-
ticolazioni periferiche, sono devolute a un collegio arbitra-
le irrituale di tre arbitri, che sarà costituito di volta in
volta e giudicherà nel rispetto delle norme di cui Libro IV,
Titolo VIII, del codice di procedura civile. Nel giudizio ar-
bitrale il Partito è rappresentato dal Presidente della Com-
missione Nazionale di Garanzia a cui compete la nomina del-
l'arbitro spettante al Partito stesso. Agli iscritti al Par-
tito Socialista Italiano, nelle materie di cui al presente
articolo, è inibito il ricorso alla giurisdizione ordinaria,
se non nei casi previsti dalla legge per l'impugnazione delle
decisioni arbitrali e, in materia disciplinare, solo una vol-
ta esauriti tutti i gradi del giudizio disciplinare.
Articolo 31. Ricorsi
1. Le Commissioni di Garanzia vigilano sulla corretta appli-
cazione del presente Statuto e delle disposizioni emanate
sulla base dello stesso, nonc sul loro rispetto da parte
degli iscritti e degli organi del Partito.
2. Ciascun iscritto può presentare ricorso alla Commissione
di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del
presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma
1.
3.Con il Regolamento di cui all'articolo precedente sono di-
sciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i
casi di inammissibilità degli stessi, nel rispetto del di-
ritto di difesa del ricorrente e del principio del contrad-
dittorio. Fatte salve le tutele più ampie previste dallo
stesso regolamento, gli iscritti sottoposti a procedimento
disciplinare hanno il diritto di difendersi mediante la pro-
duzione di memorie scritte, di poter controdedurre alle ac-
cuse mosse e di poter chiedere di essere ammessi alla prova
contraria, in ogni fase del procedimento.
4. Le Commissioni di Garanzia a livello regionale e provin-
ciale hanno competenza per quanto attiene a tutte le que-
stioni inerenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli
organi dei rispettivi livelli territoriali nonc di quelli
locali.
5. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame di una
Commissione regionale o provinciale attenga a questioni aven-
ti rilievo nazionale ovvero all'interpretazione di disposi-
zioni per le quali è necessario garantire un'applicazione
uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garan-
zia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la
questione alla Commissione Nazionale, che si pronuncia in
forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai di-
versi livelli.
6. Avverso alle decisioni delle Commissioni di Garanzia è
consentito ricorso alle Commissioni di livello superiore.
Articolo 32 - Revisioni dello Statuto, dei Regolamenti, della
Denominazione e del Simbolo
Le modifiche allo Statuto nazionale, ai regolamenti, alla de-
nominazione ed al simbolo, sono di competenza del Congresso
nazionale che può, ritenendolo opportuno e deliberando in tal
senso a maggioranza dei voti validi espressi, delegare il
Consiglio nazionale al compimento degli atti inerenti le mo-
difiche da apportare alle norme statutarie, ai regolamenti,
alla denominazione del Partito o al suo simbolo. In partico-
lare ogni eventuale ulteriore modifica allo Statuto, richie-
sta dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Tra-
sparenza ed il Controllo dei Partiti Politici, introdotta dal
DL 149/2013, non investendo gli equilibri complessivi statu-
tarie limitandosi ad eventuali modifiche di carattere ammi-
nistrativo/normativo, potrà essere deliberata dalla Segrete-
ria Politica del Partito.
Articolo 33 - Norme finali
A) Le assemblee congressuali regionali e quelle delle pro-
vince devono approvare i rispettivi Statuti. Nelle more della
suddetta approvazione le Federazioni territoriali sono tenute
al rispetto delle norme sancite nello Statuto nazionale, li-
mitatamente a quanto effettivamente ad esse applicabile.
B) Gli Statuti regionali possono essere adottati in via tran-
sitoria dalle Commissioni regionali e rimarranno in vigore
fino al primo Congresso regionale successivo decadendo auto-
maticamente nel caso che il Congresso regionale si concluda
senza una espressa ratifica.
C) La modifica dell'indirizzo della sede legale, nello stesso
comune, non comporta modifica statutaria.
D) L'anagrafe degli iscritti ed ogni documento, anche in for-
mato elettronico, relativo a dati personali, deve essere man-
tenuto e custodito nel rispetto delle prescrizioni di legge
in materia di trattamento della privacy, come sancito dalla
vigente normativa, con particolare riferimento a quanto di-
sposto dal Garante della Privacy. Il presente Statuto e gli
atti adottati da tutti gli organi di Partito si conformano,
quindi, al rispetto della vita privata degli iscritti al Par-
tito, adeguandosi alle normative nazionali, sovranazionali ed
internazionali vigenti in materia, in particolare al D.lgs.
n. 196/2003, nonché alle decisioni del Garante della Privacy.
E) Il Partito assume quali regole atte a garantire la traspa-
renza degli atti amministrativi, con particolare riferimento
alla gestione economico-finanziaria, le disposizioni contenu-
te nella Legge n. 2/1997 e successive variazioni ed integra-
zioni, nonché nel D.L. 149/2013, convertito nella Legge
13/2014. Dovranno pertanto essere istituiti il libro giornale
ed il libro inventari, conservata la documentazione ammini-
strativa e contabile ed adottato un sistema informatizzato di
contabilità, idoneo a garantire la registrazione ed archi-
viazione di tutti i fatti a contenuto patrimoniale, finan-
ziario ed economico. Per quanto eventualmente non contemplato
dalla menzionata normativa, e nei casi di effettiva applica-
bilità, il Partito dovrà conformarsi a quanto stabilito dal
Codice Civile per la tenuta amministrativa delle società non-
ché dalle vigenti norme in materia fiscale.