Commissione Nazionale di Garanzia

Presidente ANDREA SQUADRONI.
Per comunicazioni usare la seguente casella postale cng@partitosocialista.it

Bastioli Enrico, Brizzante Giancarlo, Campobasso Giovanni, Caruso Franz, Corelli Carlo Lorenzo, D'ippolito Vittorio, Fallacara Mario, Gambineri Giancarlo, Guidetti Mario, Ionni Francesco,  Lo Faro Lucio, Masiero Paolo, Novelli Federico, Paolucci Enrico, Poleggi Filippo, Romagnoli Massimiliano, Ruggiero Angelo, Simeone Gaetano, Stivala Pino, Valvano Livio


             REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI GARANZIA
 
(copia approvata con correzioni apportate il 2/12/08)
ART. 1 – FUNZIONI DELLE COMMISSIONI
 
Le Commissioni di garanzia svolgono la loro attività e assumono decisioni sull’osservanza dello Statuto, sulla legittimità degli atti politici, sull’osservanza dei doveri morali e politici degli iscritti, nonché su eventuali controversie relative agli Statuti Regionali.
Le Commissioni hanno poteri d’impulso nei casi di inerzia degli organi del Partito in relazione all’attività di attuazione dello Statuto.
Le Commissioni singolarmente o in collaborazione con gli altri organi del Partito possono assumere iniziative preventive mirate ad assicurare il rispetto delle regole e il confronto democratico tra tutte le articolazioni del Partito.
Le Commissioni svolgono funzioni di garanzia fra Partito e iscritti, fra iscritti e nel rapporto del Partito verso l’esterno.
 
ART. 2 – COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI
 
Le Commissioni di Garanzia sono elette dal Congresso del livello corrispondente a maggioranza qualificata, in modo da garantire la rappresentanza proporzionale di tutte le componenti politiche espresse nel Congresso.
La Commissione Nazionale è composta da un numero di membri stabilito dal Congresso Nazionale.
Le Commissioni Regionali sono composte da un  numero massimo di 11 membri.
Le Commissioni Provinciali sono composte da un numero massimo di 7 membri.
I membri delle Commissioni di Garanzia hanno eguali diritti e doveri nell’esercizio delle funzioni relative alla propria carica.
 
ART. 3 – INTERPRETAZIONI DI STATUTO
 
La Commissione Nazionale di Garanzia, su richiesta motivata o per propria iniziativa, si pronuncia con apposite delibere, in seduta plenaria, sulle interpretazioni delle norme statutarie, assicurando unicità di valutazione e di indirizzo validi per tutti i casi similari.
Il controllo sulla osservanza dello Statuto e delle delibere interpretative già approvate in sede nazionale è competenza, ai diversi livelli, della Commissione Provinciale, Regionale e Nazionale.
La Commissione Nazionale di Garanzia, nel quadro della applicazione dello Statuto, può esprimere pareri agli organi politici, di propria iniziativa o su richiesta motivata da parte di organi del Partito o di iscritti.
 
ART. 4 – LE FUNZIONI DI PREVENZIONE
 
Le Commissioni di Garanzia, in ordine alle funzioni di prevenzione di cui all’art. 1, possono fornire pareri ai singoli iscritti o organi  di Partito, segnalare problemi, sollecitare adempimenti statutari, ed assumere le iniziative e le decisioni necessarie, anche di intesa ed in collaborazione con altri organi di Partito.
Le Commissioni di Garanzia possono allo stesso fine chiedere formalmente incontri o spiegazioni ai singoli iscritti o organi di Partito.
 
ART. 5 – ANAGRAFE PATRIMONIALE
 
Le Commissioni di Garanzia, ai rispettivi livelli di competenza, possono richiedere ai propri membri ed ai compagni eletti o designati a cariche pubbliche o a cariche esecutive di Partito, una dichiarazione d’onore sul loro stato patrimoniale e finanziario e sulle loro fonti di reddito.
 
 
ART. 6 – FUNZIONE CONCILIATIVA
 
Le Commissioni di Garanzia possono esercitare un’azione conciliativa, relativamente a questioni di competenza delle Commissioni stesse, nei casi di contrasto tra i compagni o tra i compagni e gli organi di Partito, o fra gli organi di Partito, anche indicando le soluzioni ed i comportamenti a ciò necessari.
 
ART. 7 – POTERI SOSTITUTIVI DELLE COMMISSIONI
Le Commissioni di Garanzia nel caso di difformità o d’inerzia da parte degli organi politici sull’attuazione delle norme statutarie e regolamentari, procedono, al livello corrispondente di competenza, a sollecitare gli opportuni adempimenti.
Le Commissioni di Garanzia stabiliscono di volta in volta, a seconda della necessità del caso, il termine entro il quale l’organo di partito deve conformarsi alle norme vigenti, termine che non potrà essere superiore ai due mesi, salvo deroga della Commissione Nazionale di Garanzia.
Nel caso d’inadempimento o ritardo le Commissioni possono assumere, in sostituzione, le relative decisioni.
 
ART. 8 – DISCIPLINA ISCRITTI
 
La disciplina degli iscritti è affidata alle Commissioni di Garanzia che, ai diversi livelli di competenza, iniziano e svolgono il relativo procedimento disciplinare e, per le infrazioni accertate, pervengono al giudizio di responsabilità e comminano le sanzioni previste dallo Statuto.
Alle Commissioni di Garanzia è rimessa la determinazione della durata e delle modalità di esecuzione delle sanzioni e, in caso di urgenza o di opportunità, l’adozione di provvedimenti cautelativi.
 
ART. 9 – I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
 
Il compagno che venga meno ai suoi doveri di aderente al Partito come prescritto dallo Statuto è sottoposto alle seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della gravità del caso:
 
a)    il richiamo;
b)    la sospensione cautelativa dalle funzioni dirigenti;
c) la sospensione dal partito;
d) la revoca dell’iscrizione.
 
Di tali provvedimenti, nonché della loro eventuale revoca o modifica, potrà essere deliberata la pubblicazione.
Le sanzioni vengono emanate con apposita delibera della Commissione di Garanzia del livello corrispondente.
 
ART - 10 SOSPENSIONI CAUTELATIVE
 
La sospensione  cautelativa viene emanata, con apposita delibera, dalla Commissione di Garanzia del livello competente.
La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta dell’interessato, revoca la sospensione cautelativa, con apposita delibera, quando vengono meno i fatti che l’hanno determinata.
Trascorsi sei mesi dalla data della sospensione l’interessato può richiedere comunque una revisione del provvedimento con un nuovo giudizio che tenga conto dell’attualità o meno dei motivi che l’hanno determinata.
 
ART. 11 – CARICHE DELLE COMMISSIONI
 
Le Commissioni di Garanzia eleggono nel proprio seno, a voto segreto, il Presidente, un vicepresidente ed il Segretario, a maggioranza assoluta dei componenti. Possono, motivatamente e con la stessa maggioranza, revocarli o sostituirli.
Il Presidente convoca e presiede la Commissione, ne coordina il lavoro, mantiene il collegamento con gli altri organi del Partito.
Il Segretario coadiuva il Presidente nell’espletamento dei suoi compiti, redige i verbali delle sedute, raccoglie la documentazione e custodisce gli atti della Commissione.
La Commissione Nazionale di Garanzia può nominare  un ufficio di Presidenza composto da un minimo di 5 ad un  massimo di 9 membri compreso il Presidente e il Segretario.
 
 
ART. 12 – INCOMPATIBILITA’
 
I membri delle Commissioni di Garanzia non possono far parte contemporaneamente di più Commissioni di Garanzia di diverso livello.
 
ART. 13 – DECADENZA O SCIOGLIMENTO DELLE COMMISSIONI
 
Qualora nelle Commissioni di Garanzia Regionali e Provinciali si verifichino frequenti e ingiustificate assenze o ripetute inadempienze da parte dei singoli componenti o della Commissione nel suo complesso, tali da compromettere l’esercizio dei propri compiti, la Commissione Nazionale di Garanzia può intervenire richiamando i singoli, o la Commissione nel suo insieme, alla necessità di adempiere ai propri doveri entro un termine stabilito oltre il quale può dichiarare la decadenza dei singoli membri o lo scioglimento dell’intera Commissione.
 
ART. 14 – NOMINE STRAORDINARIE DELLE COMMISSIONI
 
Nel caso in cui il Congresso provinciale o regionale non abbia provveduto alla nomina della Commissione provinciale e regionale, nel caso di decadenza di singoli  membri delle Commissioni di Garanzia o di scioglimento delle stesse per motivi di funzionalità, inadempienza o inidoneità, nel caso di dimissioni di membri delle Commissioni di Garanzia, le nomine vengono effettuate dalla Commissione Nazionale di Garanzia.
 
ART. 15 – DOVERI DEGLI ISCRITTI E DEGLI ORGANI DI PARTITO
 
Gli iscritti al Partito ed in particolare coloro che ricoprono incarichi di responsabilità hanno l’obbligo di informare le Commissioni di Garanzia competenti di ogni notizia, comunque loro pervenuta, di comportamenti da parte di iscritti al Partito difformi dai doveri politici ed etici stabiliti dallo Statuto.
Gli organi del Partito ed i singoli iscritti sono tenuti a fornire alle Commissioni di Garanzia ogni assistenza utile per l’espletamento delle loro funzioni.
Le Commissioni di Garanzia hanno diritto di avere in visione ogni atto interno di Partito, di ottenere la testimonianza di ogni iscritto, di promuovere incontri con organi collegiali di Partito.
 
ART. 16 – DEFERIMENTI E INIZIATIVE DELLE COMMISSIONI
 
Le Commissioni di Garanzia esaminano sia i casi loro pervenuti per deferimento o denuncia di organi del Partito o di singoli iscritti, sia i casi e le situazioni relative a notizie acquisite di propria iniziativa.
Il Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, può decidere di archiviare la questione o la notizia o di avviare sulla stessa un’indagine preliminare o un procedimento disciplinare fatti salvi i diritti dei singoli membri di riproporre alla discussione della Commissione stessa tali questioni o altre di loro iniziativa.
Il Presidente o il Segretario informano periodicamente i membri della Commissione delle nuove questioni da sottoporre alla competenza della Commissione stessa.
 
ART. 17 – RISERVATEZZA DEGLI ATTI
 
Gli atti delle Commissioni di Garanzia sono riservati ed alla loro visione possono accedere solamente i componenti delle stesse.
I membri delle Commissioni sono tenuti alla riservatezza per tutto ciò che concerne gli atti pervenuti e le decisioni adottate, quando per le stesse non sia stata assunta delibera di pubblicazione.
 
ART. 18 – LIVELLI DI COMPETENZE
 
La Commissione Provinciale di Garanzia è competente in prima istanza per tutti gli iscritti della Federazione corrispondente, ivi inclusi coloro che ricoprono cariche interne od esterne al Partito fino al livello provinciale compreso, ad esclusione del Segretario provinciale e dei membri della Commissione Provinciale di Garanzia la cui competenza, in prima istanza, è affidata alla Commissione Regionale di Garanzia.
La Commissione di Garanzia della Federazione estera è equiparata alla Commissione Provinciale di Garanzia.
La Commissione Regionale di Garanzia è competente in prima istanza per tutti i compagni che ricoprono incarichi interni o esterni al Partito e in Enti di livello regionale, ad esclusione del Segretario Regionale e dei membri della Commissione Regionale di Garanzia, la cui competenza in prima istanza è affidata alla Commissione Nazionale di Garanzia.
La Commissione Nazionale di Garanzia  è competente in unica istanza per i membri della Direzione e dell’Assemblea Nazionale, per i parlamentari nazionali ed europei, per i membri della Commissione Nazionale di Garanzia, per i compagni che ricoprono incarichi, interni o esterni al Partito, di livello nazionale.
 
ART. 19 – AVOCAZIONI
 
La Commissione Nazionale di Garanzia o le Commissioni Regionali di Garanzia possono avocare al proprio esame un problema normalmente di competenza di una Commissione di livello inferiore, nei casi di inerzia della stessa o nei casi di connessione delle questioni di merito con altre già al proprio esame.
L’avocazione per i casi d’inerzia è preceduta dall’invito alla Commissione interessata ad ottemperare entro un termine non inferiore ai dieci giorni, salvo che nei casi di urgenza di cui all’art. 20.
 
ART. 20 – CASI URGENTI
 
Nel caso di comprovata e motivata urgenza, quando ci siano situazioni nelle quali il rinvio delle decisioni compromette irrimediabilmente la possibilità di intervento e di soluzione, o quando ci siano fatti che costituiscono grave danno per l’immagine del Partito o quando ci siano iscritti investiti da gravi accuse giudiziarie o oggetto di mandato di cattura, la Commissione di Garanzia può assumere ogni necessario provvedimento cautelativo.
La Commissione deve contemporaneamente dare inizio al relativo procedimento disciplinare di merito.
Nel caso di impossibilità di riunire tempestivamente la Commissione o l’ufficio di Presidenza, il Presidente può operare in  via straordinaria con le decisioni di intervento cautelare necessarie, sottoponendolo a ratifica della Commissione alla prima riunione da tenersi entro 30 giorni.
Nel caso accertato di mancato intervento della Commissione di Garanzia del livello competente, tali decisioni possono essere assunte dalla Commissione di Garanzia di livello superiore.
 
ART. 21 – VALIDITA’ DELLE RIUNIONI E DELLE DELIBERE
 
Le Commissioni di Garanzia si riuniscono in seduta plenaria, su convocazione del Presidente, di norma con almeno cinque giorni di anticipo, mediante qualsiasi forma di comunicazione certa e condivisa dall’ufficio di presidenza.
Per la validità di ali riunioni è necessaria la presenza in prima convocazione della maggioranza dei componenti assegnati, mentre in seconda convocazione la riunione è valida quale che sia il numero dei presenti.
Le Commissioni di Garanzia si possono riunire anche a data fissa e prestabilita.
Nelle riunioni per la validità delle delibere occorre la maggioranza dei presenti, salvo che per i casi nei quali il regolamento preveda una diversa specifica maggioranza.
 
ART. 22 – SOTTOCOMMISSIONI
 
Le Commissioni di Garanzia possono articolarsi in sottocommissioni anche su base territoriale, alle quali vengono attribuite specifiche competenze.
 
ART. 23 – ACCERTAMENTI E PROCEDURE ISTRUTTORIE
 
Le Commissioni di Garanzia, o l’ufficio di Presidenza per quanto attiene la Commissione Nazionale, possono decidere di avviare una indagine preliminare su notizie in proprio possesso. Ne affidano l’esecuzione ad uno o più membri della Commissione, i quali, svolti senza alcuna formalità gli opportuni accertamenti, dovranno riferirne alla Commissione in una delle successive riunioni.
La Commissione di Garanzia, o l’ufficio di Presidenza della Commissione Nazionale in base alle notizie in proprio possesso e accertata la propria competenza, può decidere di aprire un formale procedimento disciplinare nei confronti di uno o più compagni affidandone l’incarico istruttorio ad uno o più dei suoi componenti.
I membri della Commissione istruttoria hanno piena facoltà di procedere nei compiti del proprio ufficio e di chiedere la testimonianza e la collaborazione degli iscritti e delle strutture di Partito.
Gli iscritti nei confronti dei quali il procedimento è aperto devono essere tempestivamente avvisati per iscritto ed avere una sintetica informazione degli addebiti loro mossi.
Hanno diritto di essere convocati per essere sentiti in sede istruttoria o di poter fornire per iscritto le proprie valutazioni.
Hanno diritto di produrre documenti e di proporre la audizione di altri iscritti.
Il membro o i membri incaricati dell’istruttoria riferiscono alla Commissione di Garanzia che assume le relative delibere.
 
ART. 24 – TEMPI DELLE DELIBERE E DEI RICORSI
 
Le decisioni delle Commissioni di Garanzia devono essere deliberate entro 60 giorni dall’apertura del procedimento formale o dal ricevimento del ricorso.
La Commissione di Garanzia può approvare un rinvio di altri 60 giorni con decisione motivata. Può ottenere un ulteriore rinvio dei termini, di non più di 30 giorni, con richiesta motivata e approvata dalla Commissione Nazionale.
 
ART. 25 – COMUNICAZIONE DELLE DELIBERE
 
La delibera delle Commissioni di Garanzia va comunicata entro dieci giorni, con lettera scritta, all’interessato ed alla organizzazione di Partito corrispondente.
La Commissione Provinciale di Garanzia deve darne comunicazione contemporaneamente anche alla Commissione Regionale di Garanzia e alla Commissione Nazionale di Garanzia; la Commissione Regionale di Garanzia deve darne comunicazione contemporaneamente anche alla Commissione Nazionale di Garanzia.
Per l’eventuale pubblicazione sulla stampa è necessaria l’autorizzazione della Commissione Nazionale di Garanzia.
 
ART. 26 – ESECUTIVITA’ DELLE DELIBERE
 
Le delibere delle Commissioni Nazionali, Regionali e Provinciali di Garanzia sono immediatamente esecutive. In caso di ricorso dell’interessato, su richiesta dello stesso, il livello superiore può sospendere l’immediata esecuzione della delibera.
 
ART. 27 – DIRITTO DI RICORSO
 
Avverso le decisioni assunte in prima istanza dalle Commissioni di Garanzia possono appellarsi alla Commissione di Garanzia di livello superiore l’interessato e l’organo o gli iscritti denunzianti.
Il ricorso va presentato  dall’interessato entro 30 giorni dalla ricezione della lettera che gli comunica il pronunciamento.
La Commissione Nazionale di Garanzia ha, comunque, il diritto di riesame.
Sulle delibere delle Commissioni Provinciali è ammesso il ricorso alla Commissione Regionale di Garanzia e sulle decisioni di questa è ammesso ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia.
Sulle delibere delle Commissioni di Garanzia delle Federazioni estere è ammesso il ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia.
Sulle delibere in prima istanza delle Commissioni Regionali di Garanzia è ammesso ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia.
Sulle decisioni assunte in prima istanza dalla Commissione Nazionale di Garanzia o per competenza o per avocazione, è ammessa la richiesta di una seconda istanza di giudizio, che sarà assunta dalla stessa Commissione Nazionale di Garanzia, sulla base di una seconda istruttoria operata da una commissione composta da compagni diversi da quelli che avevano fatto parte della prima.
 
ART. 28 – PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI DI PARTITO
 
Il Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia partecipa di diritto ai lavori della Direzione e dell’Esecutivo Nazionale del Partito.
I membri della Commissione Nazionale di Garanzia, partecipano al Consiglio Nazionale.
Il Presidente della Commissione Regionale di Garanzia partecipa, nello stesso modo, alla Direzione Regionale del Partito e i membri della Commissione Regionale di Garanzia al Consiglio Regionale.
Il Presidente della Commissione Provinciale di Garanzia partecipa nello stesso modo alla Direzione Provinciale e i membri della Commissione Provinciale di Garanzia al Consiglio Provinciale.
 
ART. 29 – ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI LAVORO DELLE COMMISSIONI
 
Gli organi di Partito devono assicurare alle Commissioni di Garanzia del rispettivo livello le strutture di lavoro necessarie, la sede, l’utilizzo dell’apparato e degli altri mezzi occorrenti allo svolgimento dei loro compiti.
 
ART. 30 – COORDINAMENTO DELLE COMMISSIONI
 
La Commissione Nazionale di Garanzia può assumere le iniziative opportune nei confronti delle Commissioni Provinciali e Regionali per esaminare e coordinare i problemi di comune competenza e potenziare l’impegno complessivo delle Commissioni di Garanzia nell’adempimento delle loro funzioni.
 
NORMA TRANSITORIA
 
Le Commissioni di Garanzia regionali e provinciali, già insediate dai rispettivi congressi svoltisi nell’anno 2008 con un numero di componenti superiore a quello indicato nell’art.2, commi 3 e 4 del presente regolamento, si considerano valide fino al prossimo congresso.