VIZZINI
EMENDAMENTO ALL'AS 3066
Art. 16.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Prestito forzoso pluriennale)
1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica e
tenuto conto della esigenza di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
concordati in sede europea, ai soggetti che detengono attività finanziarie
di importo superiore a 1 milione di euro, è fatto obbligo di sottoscrivere,
nella misura dello 0,5 per cento del patrimonio, titoli del debito pubblico
poliennali.
2. Sui titoli di cui al comma 1 è corrisposto un tasso d'interesse corrispondente
all'indice dei prezzi al consumo applicabile su base annua.»
VIZZINI
EMENDAMENTO ALL'AS 3066
Art. 23.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono soppresse
le parole: "per un importo che nell'anno superi euro cinquantamila sotto
qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi,".
2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera i-bis), dopo le parole: "a favore delle organizzazioni
non lucrative, di utilità sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti:
", dei partiti e dei movimenti politici";
b) il comma 1-bis è soppresso.»
VIZZINI