EMENDAMENTO ALL'AS 3066
Art. 13.
Al comma 2, sostituire le parole "ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa", con le seguenti "ad esclusione dell'abitazione principale che costituisca la sola proprietà immobiliare e delle pertinenze della stessa".
Conseguentemente, dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi adibiti anche ad attività commerciali).
1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
2. L'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. I trasferimenti erariali ai Comuni sono ridotti di un importo pari al gettito derivante per gli stessi dalla disposizione di cui al presente comma.

VIZZINI

EMENDAMENTO ALL'AS 3066
Art. 16.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Prestito forzoso pluriennale)
1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica e tenuto conto della esigenza di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, ai soggetti che detengono attività finanziarie di importo superiore a 1 milione di euro, è fatto obbligo di sottoscrivere, nella misura dello 0,5 per cento del patrimonio, titoli del debito pubblico poliennali.
2. Sui titoli di cui al comma 1 è corrisposto un tasso d'interesse corrispondente all'indice dei prezzi al consumo applicabile su base annua.»

VIZZINI

EMENDAMENTO ALL'AS 3066
Art. 23.
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono soppresse le parole: "per un importo che nell'anno superi euro cinquantamila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi,".
2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera i-bis), dopo le parole: "a favore delle organizzazioni non lucrative, di utilità sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: ", dei partiti e dei movimenti politici";
b) il comma 1-bis è soppresso.»

VIZZINI